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e - Camera dei Deputati

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<strong>dei</strong> progetti di legge. Si tratta evidentemente di un dato di assoluto<br />

rilievo istituzionale e procedurale, i cui effetti si dispiegano sulla<br />

configurazione stessa della funzione consultiva delle commissioni<br />

« filtro », per la quale risulta pertanto impossibile una ricostruzione<br />

unitaria dovendosi invece distinguere, con conseguenze significative<br />

sul procedimento, a seconda della sede, referente o legislativa, in cui<br />

opera la commissione destinataria del parere (^).<br />

Vi è innanzitutto da sottolineare che all'espressione <strong>dei</strong> pareri da<br />

parte delle Commissioni I e V nell'ambito del procedimento in sede<br />

legislativa non si applica il regime <strong>dei</strong> termini stabiliti in generale dal<br />

Regolamento per la sede consultiva; la loro scadenza dunque non ha<br />

in alcun caso effetto liberatorio per il prosieguo delViter, sulla base<br />

di una consolidata e mai disattesa prassi attuativa dell'articolo 93<br />

del Regolamento, consacrata in numerose pronunce presidenziali e<br />

discendente dalla stessa ratio dell'attribuzione del carattere obbligatorio<br />

e vincolante ai pareri in questione, che ne rende pertanto inderogabile<br />

l'effettiva acquisizione come condizione di procedibilità ai fini della<br />

definizione del testo del provvedimento {^^),<br />

Tale situazione, per altro, non può e non deve risolversi in un<br />

grave ostacolo al normale svolgimento dell'attività legislativa delle<br />

commissioni di merito, quale si verrebbe — e si viene nei fatti a<br />

creare — per il ritardo con cui talvolta le commissioni « filtro »<br />

esprimono i pareri di competenza. Se pertanto è da escludere che a<br />

queste ultime possa riconoscersi una « sorta di potere di veto nella<br />

forma del diniego del parere » (^^), non vanno tuttavia sottaciute le<br />

notevoli difficoltà in cui generalmente si svolge il lavoro di tali com­<br />

missioni, alle quali risulta assegnata per il parere la quasi generalità<br />

<strong>dei</strong> progetti di legge presentati. Si tratta in sostanza di contemperare<br />

le due opposte esigenze ed è auspicabile in proposito l'esercizio di un<br />

più incisivo controllo da parte del Presidente della <strong>Camera</strong> al fine di<br />

un complessivo coordinamento dell'attività legislativa, potendo questi<br />

anche ricorrere in determinate circostanze all'uso <strong>dei</strong> propri poteri<br />

di impulso e di diretto intervento sull'attività delle commissioni<br />

previsti dall'articolo 25, terzo comma, del Regolamento.<br />

Sulla base delle considerazioni svolte è, altresì, da ritenere escluso<br />

che i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio possano<br />

essere surrogati dalle cosiddette lettere o comunicazioni « libera­<br />

torie », come tali direttamente inviate dal presidente della commissione<br />

consultata al presidente della commissione di merito onde svincolare<br />

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