19.06.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ciò non toglie che un più ampio coinvolgimento ed anzi un inter­<br />

vento maggiormente pervasivo del Presidente di Assemblea nella fase<br />

istruttoria della indagine conoscitiva è opportuno ed anzi fortemente<br />

auspicabile.<br />

Stando alla prassi, non è mai successo che il Presidente di Assemblea<br />

si sia spinto oltre la soglia dell'esercizio di una sorta di atto dovuto<br />

ed abbia inteso intervenire per chiarire le motivazioni, la portata, i<br />

limiti di materia, il numero e la qualità <strong>dei</strong> soggetti da audire {anche<br />

in rapporto all'oggetto), l'opportunità di certe visite o di determinati<br />

sopralluoghi, i tempi presunti di effettuazione della indagine.<br />

Al Presidente compete di regolare i lavori parlamentari e, pertanto,<br />

le sue decisioni sono dettate dalla esigenza di facilitare il loro miglior<br />

andamento, nel rispetto del regolamento. Perciò, di fronte ad una<br />

richiesta di indagine da parte di una commissione, il Presidente di<br />

Assemblea ha il diritto-dovere di accertare la sua compatibilità rego­<br />

lamentare e di valutarne i riflessi su tutta l'attività dell'istituto par­<br />

lamentare. Deve quindi vagliare se la materia di indagine rientri effet­<br />

tivamente nella competenza della commissione, deve farsi carico di<br />

giudicare se lo svolgimento della indagine comporti o meno conseguenze<br />

alle altre attività, soprattutto ove la commissione intenda recarsi in<br />

missione, deve valutare e apprezzare gli oneri della iniziativa, tenuto<br />

conto del programma. Non solo, ma deve potere intervenire anche<br />

in merito ad altre questioni, come la qualità <strong>dei</strong> soggetti da audire<br />

(se, cioè, il loro intervento in commissione è congruo e coerente con<br />

l'oggetto della indagine) ovvero i tempi di definizione, configurandosi<br />

in questo caso una sorta di responsabilità della commissione nei con­<br />

fronti della autorità che ha concesso l'autorizzazione allo svolgimento<br />

della indagine.<br />

Infatti l'autorizzazione concessa sta a significare che la <strong>Camera</strong> ha<br />

inteso sanzionare e dare così pubblicità esterna alla decisione circa<br />

l'avvio di una procedura di indagine, la cui sola formalizzazione coagula<br />

interessi nell'opinione pubblica ed in determinati settori della società<br />

civile. La <strong>Camera</strong>, quindi, o meglio il suo Presidente, adempie in<br />

questo caso a quella funzione di garanzia costituzionale del corretto<br />

uso delle proprie attribuzioni posta in luce dagli studiosi (A. Manzella).<br />

E' rispetto all'espletamento di tale funzione che scatta la responsabilità<br />

della commissione parlamentare.<br />

228

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!