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e - Camera dei Deputati

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elativa alla fonte del rapporto e «novazione» relativa al rapporto stesso; nel<br />

nostro caso, pertanto, sarebbe piii corretto parlare di « rinnovazione ».<br />

C^^) Si vedano in proposito le perplessità sottolineate dallo stesso CAPOTOSTI (loc.<br />

ult. cit, ivi), che riporta l'opinione di GIANNINI (« Problemi relativi all'abroga­<br />

zione delle leggi », in Annali dell'Università di Perugia, 1942, pag. 23) secondo<br />

cui le due forme di abrogazione tacita previste dall'art. 15 delle preleggi sarebbero<br />

« forme meramente paradigmatiche, cioè forme logiche estreme, di cui colui che<br />

applica il diritto si serve come strumenti tecnici, separabili per comodità di pratico<br />

ragionamento».<br />

Sulla difficoltà della definizione di « intera materia », si veda anche QUADRI, « Applicazione<br />

della legge in generale », in Commentario al Codice civile, a cura di Scialoia<br />

e Branca, Disposizioni sulla legge in generale, Artt. 10/15, Roma-Bologna 1974,<br />

pagg. 342 e ss.<br />

C^^) Si veda: MAGAZZÙ, « Novazione (dir. civ.) », in Enc, Dir., XXVIII, Milano<br />

1978, pag. 779 e ss.<br />

(^2) Cfr. CARLASSARRE CAIANI, « Sulla natura giuridica... », cit., pag. 93 e nota 23.<br />

("^^) Cfr. SORRENTINO, « L'abrogazione nel quadro dell'unità dell'ordinamento<br />

giuridico», in Riv. trim. dir. pubb., 1972, 1, pag. 11.<br />

(^^) Cfr. MARTINO, «La progettazione legislativa...», cit., pag. 7 e 8; Di CICLO,<br />

« Progettazione legislativa... », cit., pag. 68; CAMPAGNA, « Redazione... », cit., pag. 8<br />

dell'estratto.<br />

Q^) Esempio: lo schema di testo unico delle disposizioni sui patti agrari non<br />

abroga espressamente la legge 320 del 1963 « Disciplina delle controversie innanzi<br />

alle sezioni specializzate agrarie ». Delle disposizioni ivi contenute, talune sono<br />

recepite dal testo unico (letteralmente o con gli opportuni adattamenti), altre,<br />

di natura transitoria, hanno cessato di essere efficaci. Tuttavia, l'art. 7, che prevede<br />

un tentativo dì conciliazione obbligatorio in prima udienza giudiziaria, non risulta<br />

né recepito, né espressamente abrogato.<br />

Il testo unico prevede però, all'art. 132, un tentativo di conciliazione parimenti<br />

obbligatorio (anzi presupposto deU'esperibilità dell'azione giudiziaria) in sede ammi­<br />

nistrativa, davanti al Capo dell'Ispettorato dell'agricoltura.<br />

Relativamente al tentativo di conciliazione giudiziaria, l'interprete potrebbe<br />

essere indotto a ritenere l'esplicita volontà del legislatore di conservarlo, dal<br />

momento che la relativa disposizione non è ricompresa fra quelle espressamente<br />

abrogate. Ed anche ove lo ritenesse incompatibile con la successiva disciplina<br />

(nel nostro caso il tentativo di conciliazione in sede amministrativa), la predetta<br />

volontà del legislatore potrebbe usarsi come argomento interpretativo opposto al<br />

ricorso al criterio dell'abrogazione implicita per incompatibilità.<br />

La funzione della clausola predetta non è, però, estensibile ad ipotesi ài leggi<br />

diverse da im testo unico di coordinamento: in esse, infatti, la volontà abrogatrice<br />

del legislatore non è condizionata al diritto-dovere di abrogare tutte e soltanto<br />

le norme incompatibili, sicché Teventuale ricorso ad abrogazioni espresse non è<br />

indice di esaustività di tutti i casi di disposizioni incompatibili con la nuova<br />

160<br />

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V<br />

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