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e - Camera dei Deputati

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l'assoggettamènto delle tradizionali colonie miglioratarie delle province del Lazio<br />

e <strong>dei</strong> rapporti ad esse assimilabili alla normativa in materia di enfiteusi, nella<br />

quale, proprio nel quadro di tale conversione, ha introdotto radicali modifiche,<br />

e perché la stessa legge n. 203 del 1984, all'art. 54, detta disposizioni particolari<br />

per tali rapporti ».<br />

Inoltre, si è ritenuto di inserire nel testo unico le norme processuali in materia<br />

di contratti agrari, in considerazione sia della stretta connessione fra norme<br />

sostanziali e norme processuali che regolano la stessa materia, sia della circo­<br />

stanza che la legge 203 del 1982 contiene disposizioni processuali o, comunque,<br />

in materia di proponibilità dell'azione giudiziaria.<br />

Infine, l'inclusione delle norme del codice civile in materia di contratti agrari<br />

è stata suggerita tanto dal tenore letterale della delega, quanto dalla considera­<br />

zione che « essendo state abrogate gran parte delle disposizioni del codice civile<br />

in materia di contratti agrari, ivi comprese quelle di maggiore rilievo, dalla legi­<br />

slazione speciale, la conservazione nel testo del codice delle poche norme vigenti<br />

in tale materia, avrebbe creato una disarmonia e avrebbe costituito un intralcio<br />

all'intento di porre a disposizione del cittadino un testo di legge chiaro e com­<br />

piuto, che non lo costringa a valersi di altre fonti per conoscere tutta la disciplina<br />

<strong>dei</strong> contratti agrari » (cfr. le pagine 21 e 22 del testo dattiloscritto).<br />

{^) La seconda soluzione meglio si attaglia all'opinione di quegli autori, che<br />

distinguono i principi dai criteri direttivi (cfr. la nota 42).<br />

(^^) Conforme CARLASSARRE e ss.<br />

(^^) In questo senso: TOSATO, Le leggi di delegazione, cit., pag. 5'& e CA-<br />

POTOSTi, « Problemi... », cit., pag. 1492.<br />

(^^) MORTATI, Istituzioni, pag. 775.<br />

(^) Cfr. CARLASSARRE CAIANI, « Sulla natura giuridica... », cit., pag. 92. Con­<br />

forme MORTATI, ibidem, ivi.<br />

(^^) E', evidentemente, l'opinione comune a quella parte della dottrina che nega<br />

la forza di legge <strong>dei</strong> testi unici. Per quest'aspetto particolare, comunque, cfr.<br />

SANDULLI, «Fonti del diritto», in Noviss. Big. it., VII, Torino 1961, pag. 524.<br />

(^^) AGRO, « Leggi di recezione e riserva di legge », in Giur. cost., 1965,<br />

pagg, 1260 e ss. Per una critica alla complessiva correttezza giuridica di questa<br />

regola, vedi BIONDI, « Intorno al principio cessante ratione legis cessat et ipsa<br />

hx, in Giur. it., 1958, I, 1, pagg. 709 e ss.<br />

(^'^) Cfr. CAPOTOSTI, « Problemi... », cit., pag. 1500; LAVAGNA, Istituzioni,<br />

cit., pag. 185.<br />

(^) CAPOTOSTI, ibidem, ivi.<br />

(^9) Tale opinione, implicita in ESPOSITO («Testi unici», cit., pagg. 181 e 182)<br />

è ripresa e specificata da CARLASSARRE CAIANI (« Sulla natura giuridica... », cit.,<br />

pagg. 93 e ss.) che riprende anche la distinzione privatistica fra «rinnovazione»<br />

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