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e - Camera dei Deputati

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cercare un punto di equilibrio tra i diversi interessi sottostanti, che<br />

sinteticamente sono così riassumibili:<br />

1) la libertà di stampa (articolo 21 della Costituzione);<br />

2) il diritto alla riservatezza;<br />

3) il bene della realizzazione della giustizia.<br />

Se è necessario dare priorità alla libertà di stampa, è tuttavia<br />

indubbio che la cronaca giornalistica si è attestata su posizioni di<br />

sistematica inosservanza di precise norme di legge, quali l'articolo 164<br />

c.p.p., recante: «Divieto di pubblicazione di determinati atti», e<br />

l'articolo 684 c.p., relativo al reato di: « Pubblicazione arbitraria di<br />

atti di un procedimento penale ». Dal canto suo, l'autorità giudiziaria<br />

è rimasta inattiva di fronte a questo fenomeno ed anzi a volte è<br />

stata protagonista di episodi clamorosi di divulgazione di notizie<br />

istruttorie.<br />

Pertanto, la priorità di cui si è detto deve trovare correttivi nei<br />

limili imposti dalla tutela della riservatezza e dal bene della ammi­<br />

nistrazione della giustizia (^).<br />

In questo senso si muovono la proposta di legge <strong>dei</strong> deputati Carlo<br />

Casini e Garocchio, che si aggiunge al disegno di legge governativo<br />

(IX legislatura - doc. <strong>Camera</strong>, nn. 693 e 696). Tali progetti di legge<br />

considerano positivo ed irrinunciabile l'istituto deUa comunicazione<br />

giudiziaria almeno al fine: di evitare che si svolgano prolungate<br />

indagini senza che le parti interessate ne sappiano nuUa; di evitare<br />

che il tempo faccia disperdere le prove a favore dell'imputato inno­<br />

cente; di consentire all'indiziato di esercitare il suo diritto di compa­<br />

rizione spontanea, ai sensi dell'articolo 250 c.p.p.: « Se vogliamo<br />

ancora perseguire questi scopi non possiamo limitare l'avviso ai soli<br />

casi in cui debbono compiersi atti cui il difensore ha diritto di assistere ».<br />

E per ridurre i possibili « effetti perversi » propongono:<br />

a) di garantire il massimo segreto sulla stessa esistenza della<br />

comunicazione giudiziaria, stabilendo nel contempo il divieto di pub­<br />

blicazione <strong>dei</strong> nomi <strong>dei</strong> magistrati e degli uomini della polizia giudi­<br />

ziaria che procedono alle indagini;<br />

b) di ridurre le sanzioni processuali nei casi di inadempienza<br />

dell'obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria;<br />

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