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e - Camera dei Deputati

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pari data, l'Assemblea riprendeva l'esame del provvedimento con la discussione<br />

generale e, nella successiva, con l'illustrazione degli emendamenti riconosciuti<br />

ammissibili dalla Presidenza — alla luce dell'interpretazione data circa l'emendabilità<br />

<strong>dei</strong> decreti-legge — cioè soltanto quelli che si riferivano agli articoli della<br />

L. 47/85 richiamati dal decreto-legge o comunque relativi a materie strettamente<br />

connesse con quelle trattate dagli articoli richiamati.<br />

Nel corso della votazione degli emendamenti veniva approvato un articolo<br />

aggiuntivo Pochetti-Geremicca che riduceva all' 1 % l'importo dell'oblazione per<br />

i soggetti con i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia pubblica convenzionata<br />

ed agevolata, proprietari di costruzioni abusive adibite a prima abitazione,<br />

a condizione che versassero al Comune l'intero contributo di urbanizzazione; la<br />

medesima riduzione si applicava anche agli abusi commessi anteriormente al<br />

30-1-77 nei casi in cui la regione avesse stabilito, in applicazione dell'art. 37<br />

della legge 47, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria, la corresponsione<br />

di un contributo notevolmente inferiore a quello previsto per le opere<br />

di urbanizzazione.<br />

(^) Nella seduta del 28 gennaio, la Presidenza, dichiarati inammissibili alcuni<br />

emendamenti presentati, ai sensi dell'S"" comma dell'art. 96 bis Reg., conformemente<br />

all'interpretazione che di tale norma era stata data dalla Presidenza<br />

stessa in decisioni adottate proprio in occasione dell'esame di precedenti decretilegge<br />

vertenti sulla stessa materia, respingeva tuttavia alcune contestazioni in<br />

ordine ad emendamenti, introdotti dalla Commissione nel corso dell'esame in<br />

sede referente, che riproducevano sostanzialmente il contenuto di emendamenti<br />

dichiarati inammissibili dalla Presidenza nella seduta del 6 maggio 1986 nel<br />

corso della discussione in Assemblea del d.d.l. di conversione del D.L. n. 76/86.<br />

Respinta, poi, la richiesta avanzata dal gruppo DP di rinvio in commissione, si<br />

passava all'esame degli emendamenti riconosciuti ammissibili al testo modificato<br />

dalla Commissione.<br />

(^*^) Il dibattito all'Assemblea costituente sull'art, l^bis, si svolse nella seduta<br />

del 17 ottobre 1947. (Cfr. Atti dell'Assemblea costituente. Discussioni, Voi.<br />

Vili, da pag. 1299 a pag. 1332).<br />

(^^) Si riferisce la tesi di Esposito - « Decreto legge », in Enciclopedia del diritto,<br />

Milano, 1962, pag. 853.<br />

('-) Si tratta della tesi sostenuta da Grottanelli De' Santi, Profili, pag. 179<br />

e confutata da Paladin, op. cit., pag. 93.<br />

(^^) In tal senso si esprimono sia Esposito, op. cit., sia Pizzorusso, Le fonti<br />

del diritto, Milano, 1978.<br />

{^^) Cfr. PALADIN, « Commento all'art. 77 Cost., » in Commentario dia Costituzione<br />

a cura di G. Branca, 1979, pp. 42-93.<br />

(^^) È opinione di Pois, « Questioni sulla retroattiva riproduzione di un decreto<br />

non convertito », in Giur. Cost., 1966.<br />

(1^) Si riportano le parole, già citate all'inizio, del presidente della Commissione<br />

per la Costituzione. Ruini, nella seduta del 17 ottobre 1947<br />

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