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e - Camera dei Deputati

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esso, e per ragioni di ordine sistematico. In effetti è così. Ma questa<br />

inutilità si configura solo ora, in quanto nel momento in cui il le­<br />

gislatore si pronunciò, la nozione della revoca era ancora tutta da<br />

precisare e, in particolare, la revoca era ammessa anche per atti che<br />

avevano esaurito i loro effetti (^*^).<br />

Detto questo, è da sottolineare, anzi, che la ricostruzione data, ha<br />

proprio il pregio di attagliarsi perfettamente alla disciplina dettata<br />

dal codice di procedura penale per l'autorizzazione a procedere in<br />

giudizio. L'articolo 17, al primo comma, stabilisce, infatti, che la<br />

« sentenza » che dichiara non doversi procedere per mancanza o irre­<br />

golarità della querela, della richiesta, dell'istanza o dell'autorizzazio­<br />

ne, non impedisce l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto<br />

e contro la stessa persona, se la querela, la richiesta, l'istanza o l'auto­<br />

rizzazione è in seguito regolarmente presentata : evidente che esso<br />

ha inteso riferirsi proprio al caso in cui al diniego dell'autorizzazio­<br />

ne — considerato nella specie di mancanza della stessa — è seguita<br />

la concessione della stessa con il rispetto di tutte le regole procedi-<br />

mentali ad essa relative — perciò il termine « regolare » — tra cui<br />

quella relativa alla necessità di una richiesta da parte dell'autorità<br />

giudiziaria.<br />

In termini più sintetici: l'articolo 17 ha esplicitamente previsto<br />

il caso di un primitivo diniego dell'autorizzazione a procedere in giu­<br />

dizio e di una successiva concessione della stessa, sulla base di una<br />

nuova richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.<br />

Prima di concludere, un'ultima considerazione. Se si ammettesse<br />

la revoca in senso tecnico dell'atto di concessione o di diniego del­<br />

l'autorizzazione a procedere in giudizio (ma identiche considerazioni<br />

valgono per tutte le autorizzazioni ex articolo 68 della Costituzione)<br />

si attribuirebbe in sostanza alla <strong>Camera</strong> il potere di dirigere a suo<br />

piacimento il corso di ogni processo che riguardasse uno <strong>dei</strong> suoi<br />

membri, il tutto contro lo spirito e la lettera della Costituzione, che,<br />

invece, per quanto riguarda le prerogative <strong>dei</strong> parlamentari, fanno ri­<br />

ferimento a degli interventi delle Camere rigidamente tipizzati in<br />

relazione alla fase del processo cui vanno a riferirsi: autorizzazione<br />

ad eventuali atti di coercizione personale, autorizzazione a procedere<br />

in giudizio, autorizzazione per provvedimenti restrittivi della libertà<br />

personale conseguenti a sentenza di condanna (^^).<br />

Per quanto riguarda gli aspetti che piii strettamente attengono alle<br />

procedure parlamentari, è da sottolinearsi come, nonostante quello<br />

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