19.06.2013 Views

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

e - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

he il Presidente, per assolvere alla sua « funzione promozionale »<br />

cne<br />

non sia obbligato ad attendere la formale costituzione degli organi di­<br />

rettivi <strong>dei</strong> gruppi e normalmente, infatti, la comunicazione formale<br />

della costituzione di tali organi direttivi è successiva alla elezione del­<br />

l'Ufficio di Presidenza.<br />

Da notare che l'elezione dell'Ufficio di Presidenza (come, del resto,<br />

quella del Presidente) avviene senza la formale presentazione di can­<br />

didature. È stato osservato che in questo modo i singoli parlamen­<br />

tari e soprattutto quelli non appartenenti ai gruppi costituiti in via<br />

ordinaria sono privi di indicazioni per orientare il proprio voto in<br />

modo da contribuire a raggiungere il risultato indicato dal terzo com­<br />

ma dell'articolo 5 C^). Allo stato, comunque, come ebbe a ricordare<br />

il Presidente della <strong>Camera</strong> nella seduta del 20 giugno 1979 (^^), la<br />

presentazione di candidature ed il dibattito sulle medesime defini­<br />

scono una procedura che « ancora non conosciamo, che potrà essere<br />

prevista in seguito, ma che per ora non abbiamo la possibilità di at­<br />

tuare ».<br />

La dottrina, infatti, distingue tra votazioni « reali » o su que­<br />

stioni e votazioni « personali » o elettive. Per queste ultime, non es­<br />

sendo predeterminato il contenuto del voto, si rivela superflua e anzi<br />

— nel silenzio della norma — vietava la discussione, la quale è diretta<br />

fondamentalmente alla valutazione della proposta, alla chiarificazione<br />

ed alla eventuale modificazione del suo contenuto (^^).<br />

3.2 - Le « opportune intese »<br />

Il meccanismo del voto limitato di cui al secondo comma dell'ar­<br />

ticolo 5 del Regolamento non è peraltro in grado di assicurare la<br />

puntuale attuazione del dettato di cui al terzo comma dello stesso<br />

articolo.<br />

Tale metodo di votazione, infatti, può assicurare aritmeticamente<br />

solo la partecipazione delle minoranze piti consistenti e non già quella<br />

di tutti i gruppi presenti alla <strong>Camera</strong>: è dunque necessario un ac­<br />

cordo fra i gruppi. Di qui la previsione di una « funzione promozio­<br />

nale » del Presidente (^^) perché intervengano le « opportune in­<br />

tese » (^").<br />

Il terzo comma dell'articolo 5 costituisce, dunque, solo una garan­<br />

zia procedurale e non anche sostanziale (^'). Si può verificare, infatti,<br />

371

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!