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e - Camera dei Deputati

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Di avviso contrario è stato invece un altro autore (S. Fois, « Relazione di sintesi<br />

», in II Parlamento nella Costituzione e nella realtà, Atti, regolamenti e prassi<br />

della <strong>Camera</strong> nella VII legislatura, Milano, 1979, pp. 587 ss.) il quale, premesso:<br />

— che nell'istituzione parlamentare si registra la compresenza di due diverse<br />

esigenze essenziali, da un lato quella che si può identificare nel principio della<br />

maggioranza; dall'altro lato quella che si può identificare nel principio della<br />

garanzia <strong>dei</strong> singoli parlamentari e quindi, di garanzia delle minoranze;<br />

— che nella problematica delle Assemblee parlamentari, in rapporto alle funzioni<br />

ad esse affidate nel nostro ordinamento, si può affermare che, in linea di<br />

principio, la maggioranza numerica ha il diritto di disporre del prodotto di<br />

tali funzioni, mentre non ha quello di disporre del modo di produrre tale prodotto,<br />

cioè non ha il diritto di adottare, di volta in volta e come meglio ad essa<br />

convenga, le strutture ed i procedimenti in base ai quali il modo di produrre<br />

deve svolgersi;<br />

<strong>Camera</strong><br />

parlamentari, nessuno escluso;<br />

:olamento<br />

normativa<br />

ha ritenuto di poter concludere che, essendo quest'ultimo principio pre­<br />

valente nelle norme regolamentari al riguardo, in base a tale principio dovreb­<br />

bero essere risolte le questioni interpretative di carattere particolare.<br />

(^^) Cfr. Il nuovo Regolamento della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati illustrato con i<br />

lavori preparatori, a cura del Segretariato generale della <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati,<br />

Roma, 1972, pp. 308 ss.<br />

{5"^) S. Fois, op. cit., p. 614.<br />

(58) <strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, VII legislatura, seduta pomeridiana del 24 luglio<br />

1978, p. 20098, intervento del deputato M. Mellinì.<br />

(59) F. BASSANINI, rei. cit., p. 4.<br />

(^0) Bollettino degli organi collegiali, 1976, n. 10, p. 2.<br />

(^^) Successivamente, nella Vili legislatura, il Presidente (lotti), intervenendo<br />

nell'Ufficio di Presidenza in sede di esame delle richieste di costituzione di<br />

gruppi parlamentari, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 del Regolamento,<br />

rilevò che «negare il riconoscimento ai gruppi con meno di venti<br />

deputati iscritti non è certo contrario allo spirito e alla lettera del Regolamento<br />

che, con il primo comma dell'articolo 14, intende sicuramente ovviare<br />

alla eventualità di una eccessiva frammentazione delle forze politiche »,<br />

ricordando, però, al tempo stesso, che i precedenti Uffici di Presidenza avevano<br />

applicato l'articolo privilegiando il comma che, a determinate condizioni, consente<br />

tale riconoscimento (<strong>Camera</strong> <strong>dei</strong> deputati, Vili legislatura, Bollettino degli<br />

organi collegiali n. 1, p. 4 ).<br />

Sui margini di discrezionalità della decisione dell'Ufficio di Presidenza cfr.<br />

F. Cocco, op. cit., pp. 797-806.<br />

392<br />

(62) Cfr. pp. 12 e 17.

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