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privati quali le organizzazioni di volontariato, la comunità della ricerca scientifica e gli<br />

operatori delle infrastrutture critiche, per fornire un’efficace risposta agli eventi con<br />

carattere straordinario. Affinché il sistema di Protezione Civile possa funzionare<br />

efficacemente nell’attività di gestione di un evento, è importante che le autorità<br />

(comunali, regionali o nazionali) prendano in carico le operazioni a seconda della<br />

gravità dell’evento e nei rispettivi settori di competenza. La risposta di primo<br />

intervento, indipendentemente dalla natura, dimensioni e dagli effetti di un evento deve<br />

essere garantita dai comuni che, secondo quanto stabilito dal Decreto legislativo 31<br />

marzo 1998 n.112, devono occuparsi delle attività di previsione, prevenzione e gestione<br />

degli interventi nonché l’adozione di provvedimenti di primo soccorso, la<br />

predisposizione di piani di emergenza, l’attivazione di interventi urgenti, l’utilizzo del<br />

volontariato e la vigilanza sulle strutture locali di protezione civile. Il Sindaco assume la<br />

direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e può richiedere l’assistenza delle<br />

strutture di Protezione Civile che operano nella zona.<br />

All’attività dei Comuni si affianca quella della Regione che deve dotarsi di un<br />

piano di emergenza implementando i principi della legge n. 225 del 1992 in leggi<br />

regionali ed organizzarsi con un proprio sistema di protezione civile. A seconda<br />

dell’intensità e della capacità del sistema locale di rispondere, i centri operativi e di<br />

coordinamento delle componenti operative e delle strutture del Dipartimento di<br />

Protezione Civile saranno attivate in tutta Italia a vari livelli di responsabilità al fine di<br />

garantire il coordinamento delle attività necessarie per gestire la situazione (Legge<br />

225/1992; D.Lgs 31 Marzo 1998).<br />

La direttiva Augustus chiarisce i ruoli della catena di comando e controllo nel<br />

modello di intervento a livello nazionale, provinciale e comunale coerentemente con<br />

quanto stabilito dalla legge 225 del 1992. A seconda della tipologia di evento la<br />

struttura operativa di intervento, come precedentemente indicato, subisce dei<br />

cambiamenti:<br />

- Per gli eventi di tipo A viene richiesto l’intervento di una sola componente di<br />

soccorso e non c’è attività di coordinamento delle autorità di Protezione Civile;<br />

- Per gli eventi di tipo B viene quasi sempre richiesto l’intervento coordinato ma<br />

sempre in via ordinaria di più strutture operative. In questi casi i Sindaci dei<br />

Comuni interessati dall’evento adotteranno interventi concordati, comunicando<br />

al Prefetto la situazione. Quest’ultimo, se ve ne fosse la necessità, potrà<br />

disporre l’invio di ulteriori uomini e mezzi;<br />

- Per gli eventi di tipo C quando viene dichiarato lo stato di emergenza viene<br />

sempre richiesta l’attivazione degli organi centrali dello Stato e le operazioni di<br />

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