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Ancora più significativo il Comitato Tecnico Scientifico, disciplinato dall’articolo<br />

12, anch’esso mai istituito, come pure risulta non attivato il Comitato operativo<br />

regionale per le emergenze che, comunque è attivato di volta in volta, e con ogni mezzo<br />

utile, al verificarsi di un evento calamitoso, dal dirigente del Servizio di Protezione<br />

Civile su espressa autorizzazione del presidente della Giunta Regionale. Risulta invece<br />

istituita la Sala operativa per le emergenze (Ibidem).<br />

Il rispetto della legge e, quindi, l’istituzione del Comitato tecnico scientifico,<br />

sarebbe stato “elemento” utile alla popolazione dato che all’interno delle Università<br />

abruzzesi (componenti del Comitato tecnico scientifico, come previsto dalla legge<br />

regionale) e dei gruppi di ricerca nazionali si sarebbero potuti individuare esperti con i<br />

quali collaborare attivamente per la messa a punto di un vero e proprio piano che<br />

avrebbe favorito le operazioni durante le prime ore successive alla scossa sismica e<br />

ridotto le difficoltà di coordinamento che si sono manifestate per la presenza di attori<br />

non abituati ad interagire ed operare secondo quanto previsto dal DPC.<br />

Per quanto riguarda il livello locale, la legge regionale del 1993 disciplina anche le<br />

attività poste in capo a Provincia e Comuni (Articolo 27, 28) che vengono presentate<br />

nella tabella 30.<br />

Tabella 30 – Attività di Province e Comuni previste dalla legge regionale<br />

ARTICOLO 27<br />

Concorso delle Province<br />

1. Le Province concorrono all’organizzazione e realizzazione delle attività di protezione civile di<br />

competenza della Regione nel rispetto della disciplina stabilita dall’art. 13 della legge 24 febbraio 1992,<br />

n. 225.<br />

2. Per tali finalità le Province assicurano lo svolgimento dei seguenti compiti:<br />

a) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi a ciascuna ipotesi di rischio<br />

presente nel territorio provinciale; i dati disponibili vengono messi tempestivamente a disposizione del<br />

presidente della Giunta regionale in vista dell’elaborazione e dell’aggiornamento dei programmi<br />

regionali di previsione e di prevenzione e dei piani di emergenza;<br />

b) predisposizione di programmi provinciali di previsione e di prevenzione in armonia con i programmi<br />

nazionali e regionali;<br />

c) realizzazione delle iniziative e degli adempimenti previsti nel programma provinciale di cui alla lett.<br />

b) sulla base di preventive intese con la Regione per il coordinamento delle attività di rispettiva<br />

competenza;<br />

d) organizzazione e riqualificazione dei Servizi tecnici provinciali finalizzata anche alla eventuale<br />

utilizzazione per accertamenti, verifiche e controlli sul territorio, a sostegno dei servizi tecnici regionali,<br />

in relazione alle esigenze derivanti dalle diverse ipotesi di rischio potenziali e dalla situazione di<br />

emergenza venutasi a creare a seguito di un evento calamitoso;<br />

3. La Regione favorisce il più efficace coordinamento delle iniziative in materia di protezione civile<br />

anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con le Province, da aggiornarsi periodicamente, per<br />

definire i contenuti dei reciproci impegni e per standardizzare la partecipazione e la collaborazione delle<br />

rispettive strutture, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990,<br />

n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali).<br />

4. Il Servizio regionale per la protezione civile assume l’iniziativa di convocare periodicamente<br />

conferenze di servizi con le Amministrazioni Provinciali per verificare e valutare lo stato di attuazione<br />

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