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superamento della situazione di emergenza si è avvalso di: un vicecommissario esperto<br />

in materia di beni culturali con funzioni inerenti agli interventi urgenti volti ad<br />

assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni, per eliminare<br />

situazioni di pericolo del patrimonio culturale e per il recupero dei beni culturali<br />

danneggiati dal sisma; un vicecommissario che si occupa della messa in sicurezza, della<br />

verifica di agibilità e demolizione degli edifici pubblici e privati danneggiati; un<br />

vicecommissario delegato con funzioni vicarie (Prefetto dell’Aquila) e di un<br />

vicecommissario che provvede alle iniziative inerenti alle operazioni di soccorso e<br />

assistenza alle popolazioni sfollate in conseguenza degli eventi sismici e ad accelerare la<br />

chiusura della prima fase dell’intervento, individuando tutte le iniziative necessarie per<br />

la rapida sistemazione delle popolazioni sfollate (DPC n.3761, 1 maggio 2009).<br />

Per quanto riguarda il livello regionale, il sistema integrato di Protezione Civile<br />

prevede che le Regioni, anche attraverso altri enti locali, mettano in campo un servizio<br />

di protezione civile adeguato, che non si limita solamente a disciplinare le attività di<br />

volontariato. La legge regionale abruzzese che risale al 14.12.1993 (Legge Regionale<br />

n.72 del 14.12.1993) disciplina, come si legge nell’articolo 7, i Piani di emergenza:<br />

‹‹I piani regionali di emergenza devono provvedere alla individuazione e<br />

organizzazione permanente dei mezzi e delle strutture operative, nonchè ad ogni<br />

altra iniziativa necessaria per interventi di protezione civile, compresi quelli di<br />

supporto agli enti locali, assicurando la compatibilità e il coordinamento dei<br />

piani stessi con quelli provinciali elaborati dalle Prefetture ai sensi dell’art. 14<br />

della legge 225/1992››.<br />

Essendo L’Aquila e tutto il suo territorio interessati da uno sciame sismico di<br />

intensità crescente, sembra evidente che l’organizzazione dei mezzi e delle strutture<br />

operative avrebbe dovuto garantire un intervento veloce e massiccio in aiuto alla<br />

popolazione. Questo non è avvenuto, infatti, come dichiarato dal responsabile del<br />

Servizio sismico nazionale, all’Aquila la notte tra il 5 e il 6 aprile erano presenti solo<br />

dodici vigili del fuoco (Erbani, 2010).<br />

L’articolo 10 della presente legge regionale in materia di Protezione Civile<br />

istituisce, invece, gli organi di consulenza e coordinamento:<br />

‹‹Per assicurare il più efficace servizio della funzione di coordinamento delle<br />

attività di protezione civile di propria competenza la Regione si avvale dei seguenti<br />

organismi che vengono istituti e disciplinati secondo le norme della presente legge:<br />

- Comitato regionale di protezione civile;<br />

- Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile;<br />

- Comitato operativo regionale per le emergenze;<br />

- Sala operativa regionale››.<br />

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