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esame-commentato-2014

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aims<br />

Domanda #7 (codice domanda: n.954) - (riferita allo scenario 1):<br />

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?<br />

A: l’antecedente giuridicamente rilevante costituisce solo il primum movens della successione<br />

di eventi concatenati sino alla morte, rendendo ovvia la sussistenza del nesso<br />

di causa<br />

B: l’azione del colpevole ha determinato direttamente, immediatamente e completamente<br />

l’evento lesivo, rendendo immediato il nesso di causa<br />

C: la causalità tra l’azione del colpevole e l’evento morte è di tipo indiretto e il nesso di<br />

causa non sussiste<br />

D: l’azione lesiva del colpevole ha comunque creato una situazione favorevole all’azione<br />

della nuova causa di lesione da cui poi è derivato il danno, rendendo sussistente il<br />

nesso di causa<br />

Risposta corretta: C<br />

Domanda apparentemente insidiosa relativa al tema del nesso di causa.<br />

Art. 40 c.p. (rapporto di causalità): “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla<br />

legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato non<br />

è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo<br />

giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”<br />

Art. 41 c.p. (concorso di cause): “Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute,<br />

anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude rapporto di<br />

causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di<br />

causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione<br />

od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per<br />

questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o<br />

simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.”<br />

Nel nostro caso sussiste un indubbio nesso di causalità tra la condotta dell’uomo che ha sparato<br />

e la lesione generata nel ferito. Tuttavia, non vi è un rapporto causale tra la ferita indotta<br />

e l’evento morte del soggetto: è intervenuta, infatti, una concausa (il terremoto) che presenta i<br />

caratteri della sufficienza, dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, che da sola può giustificare<br />

l’evento morte e che permette di escludere il rapporto di causalità tra il colpevole e l’evento<br />

morte.<br />

Semplificando al massimo, bisogna ricordarsi sempre che affinché una concausa sopravvenuta<br />

possa escludere il nesso di causalità, essa deve possedere tutti i seguenti requisiti: deve<br />

essere da sola sufficiente a determinare l’evento finale e deve presentare i caratteri dell’eccezionalità<br />

e dell’imprevedibilità. Ai sensi dell’art. 41 c.p. il colpevole del nostro esempio sarà<br />

pertanto punito solo per il reato di tentato omicidio (dal momento che -come detto- l’evento<br />

morte è da correlare al terremoto).<br />

Scenario 2: Lo scorso autunno, è stato ritrovato un cadavere nel proprio appartamento<br />

pag. 486<br />

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