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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Mariano Sciacca<br />

vo ostensib<strong>il</strong>e e istituzionalmente validato lo st<strong>il</strong>licidio informativo che confonde<br />

cause ed effetti, vittime e responsab<strong>il</strong>i dell’attuale stato della giustizia;<br />

2) organizzazione del sistema, prima che del lavoro dei giudici;<br />

3) restituzione di qualità al servizio e doveroso coordinamento tra quantità e<br />

qualità del prodotto giurisdizionale;<br />

4) corretta valutazione dell’operato dei magistrati sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o della responsab<strong>il</strong>ità<br />

disciplinare e della valutazione di professionalità.<br />

Quindi non solo funzione esimente e difensiva dalla responsab<strong>il</strong>ità disciplinare,<br />

ma funzione propositiva-propulsiva.<br />

Concludo - visto <strong>il</strong> poco tempo a disposizione - con due osservazioni sul<br />

nuovo procedimento disciplinare.<br />

Innanzitutto l’abominio dell’espiazione anticipata della pena: in questi tristi<br />

anni molti bravi colleghi subiscono procedimenti disciplinari che si concludono<br />

con assoluzioni legate all’accertamento della loro d<strong>il</strong>igenza e produttività,<br />

pur in presenza di ritardi nella definizione dei procedimenti legati a<br />

carichi irragionevoli e condizioni organizzative dell’ufficio indecorose; parlo<br />

però di espiazione anticipata di una pena che non verrà poi formalmente inflitta<br />

perché a questi colleghi viene imposto di ricostruire anni e anni della<br />

loro carriera per giustificare quei ritardi, vengono onerati, con ulteriore dissesto<br />

del loro ufficio e del loro ruolo, di andare ad esaminare i singoli episodi<br />

contestati, le peculiarità delle singole cause, <strong>il</strong> perché di un rinvio o di un<br />

ritardo e via dicendo.<br />

In secondo luogo devo segnalare con estrema preoccupazione che nelle<br />

ultime pronunce del Consiglio della Corte di Cassazione (Cass. n. 17916 del<br />

23 agosto 2007) si assista sempre più al riferimento del legame tra responsab<strong>il</strong>ità<br />

disciplinare del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti<br />

e la ragionevole durata del processo. Ove si venisse a determinare questa<br />

saldatura tra ritardo, responsab<strong>il</strong>ità disciplinare e superamento dei limiti ragionevoli<br />

della durata dei processi, ci troveremmo di fronte a una responsab<strong>il</strong>ità<br />

oggettiva del magistrato che realmente diventerebbe l’anello debole di<br />

tutta la catena, con una irresponsab<strong>il</strong>ità a monte e una responsab<strong>il</strong>ità tutta<br />

scaricata sull’ultimo anello. In ultimo dobbiamo riflettere attentamente come<br />

associazione sul rapporto tra assoluzione in sede disciplinare legata a ritardi<br />

che venga poi rivalutata in sede di valutazione della professionalità.<br />

Abbiamo avuto recenti situazioni concrete nelle quali si è dato atto della laboriosità<br />

del magistrato, del fatto che questo magistrato aveva una delle più<br />

alte produttività di quell’ufficio, che aveva dato anche disponib<strong>il</strong>ità di applicazione<br />

ad altro: è andato esente dalla sentenza disciplinare, ma in sede di<br />

valutazione della professionalità è stato ugualmente valorizzato (in negativo…).<br />

È ancora forse <strong>il</strong> caso di metterci la pezza?<br />

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