14.06.2013 Views

Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Piergiorgio Morosini<br />

intervenire razionalmente. Bisogna fare i conti con le attese sicuritarie di una<br />

collettività condizionata da non disinteressate semplificazioni mediatiche;<br />

con le pregresse soluzioni politico-criminali che affidano al carcere la quasi<br />

totalità delle risposte all’<strong>il</strong>legalità; con una limitata disponib<strong>il</strong>ità delle risorse<br />

materiali necessarie a rendere funzionanti ed efficaci nella prassi eventuali<br />

nuovi moduli sanzionatori. Ed allora: quali soluzioni per rendere affidab<strong>il</strong>e e<br />

realizzab<strong>il</strong>e un sistema aperto all’idea rieducativa, che non mortifichi le attese<br />

di giustizia delle vittime dei reati? In che modo coltivare l’idea del carcere<br />

come extrema ratio, assicurando un’efficace prevenzione generale e senza<br />

scadere in un permissivismo senza valori? Come superare l’idea che effettività<br />

e certezza della pena sono sinonimo di severità e rigidità?<br />

Lo vogliamo dire che tutti i giorni constatiamo come l’impostazione carcerocentrica<br />

del codice Rocco non sia in sintonia con le finalità della pena<br />

promesse dalla Carta costituzionale? La condanna alla inefficacia, alla scarsa<br />

deterrenza, alla inadeguatezza rispetto alla finalità di reinserimento del reo.<br />

5. Ed ancora, tra i temi su cui non possiamo “abbassare la guardia” c’è quello<br />

della discrezionalità del giudice. Un discrezionalità “sotto attacco”. O forse<br />

sarebbe più corretto dire che è la funzione del giudice “sotto attacco”.<br />

In Parlamento e nell’opinione pubblica <strong>il</strong> leit-motiv è proprio la diffidenza<br />

verso la discrezionalità del giudice. Che poi è un attacco alla giurisdizione.<br />

Perché discrezionalità significa capacità di distinguere tra casi diversi, di fornire<br />

giudizi equ<strong>il</strong>ibrati. Non è arbitrio. Non è indulgenza senza valori. Non è<br />

esemplarità punitiva.<br />

Le proposte legislative intendono invece ridurre la discrezionalità se non<br />

addirittura azzerarla. Avviene sui versanti dell’applicazione delle misure cautelari<br />

e della commisurazione della pena. La discrezionalità viene ormai concepita<br />

solo come fonte di indebolimento della certezza del diritto e di un<br />

“immotivato indulgenzialismo giurisprudenziale” suscettib<strong>il</strong>e di affievolire la<br />

forza dissuasiva della norma penale. Nei recentissimi disegni di legge in tema<br />

di giustizia penale registriamo forme più o meno mascherate di ridimensionamento<br />

della discrezionalità, regole che impediscono <strong>il</strong> b<strong>il</strong>anciamento<br />

tra circostanze, aumento degli edittali minimi. Basti pensare alle proposte di<br />

inasprimento sanzionatorio per i reati di omicidio e lesioni colpose commessi<br />

in stato di ebbrezza o stupefazione e in violazione delle norme sulla<br />

circolazione stradale. Inasprimenti che, sulla base delle esperienze del passato,<br />

non paiono forieri di una reale efficacia deterrente e neppure di maggiore<br />

effettività della pena in un’ottica specialpreventiva. Insomma, siamo di fronte,<br />

ancora una volta, ad una risposta penale affidata più alle suggestioni della<br />

minaccia di detenzione che ad un serio progetto di efficacia. Una risposta<br />

118

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!