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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

misure organizzative, in senso lato, perché questo contagio sia governato<br />

con piena soddisfazione (anche sul piano professionale) per coloro che devono<br />

reperire una soluzione «giusta, efficace, tempestiva» emerga in modo<br />

ancor più plateale. Il giudice nazionale è ancora troppo solo in questa sfida,<br />

è come <strong>il</strong> giudice Hercules descritto da Ronald Dworkin in Law’s empire, ma<br />

all’ennesima potenza. Hercules riesce eroicamente a ricostruire la catena<br />

narrativa dei precedenti di natura costituzionale in modo da valorizzare ed<br />

attualizzare gli impegni presi dai founders ed offrire la garanzia massima possib<strong>il</strong>e<br />

dei diritti dei cittadini (prendendoli cioè sul serio), ma è ancora un<br />

giudice nazionale che si muove nell’orizzonte della propria Carta fondamentale.<br />

Che si fa o si può fare nell’immediato, insomma, per attrezzare <strong>il</strong> giudice<br />

italiano come un giudice davvero europeo?<br />

Prima di passare a qualche proposta vorrei ricordare come questo impegno<br />

sia prioritario per fornire un “servizio” non solo giusto, ma anche efficiente.<br />

Le due Corti in un crescendo rossiniano di decisioni tendono ad annullare<br />

ogni discrezionalità statale nell’adeguamento alle loro decisioni: dalle decisioni<br />

del Lussemburgo come Traghetti del Mediterraneo e Lucchini alle<br />

numerose sentenze e di Strasburgo che spingono di fatto alla riapertura dei<br />

processi (come misura positiva adeguata a rimuovere un caso di violazione<br />

del diritto ad un giusto processo). Neppure <strong>il</strong> giudicato interno sembra fare<br />

velo all’incidenza del diritto sovranazionale e le Corti europee mostrano di<br />

essere sempre meno disposte a tollerare interpretazioni che non siano coerenti<br />

con le loro indicazioni.<br />

Si stringe l’Europa dei diritti perché al giudice nazionale è richiesta una<br />

corretta informazione sugli orientamenti interpretativi delle due Corti, perché<br />

le deviazioni sono fonte di responsab<strong>il</strong>ità (forse anche di carattere disciplinare),<br />

perché lo Stato è comunque sottoposto a sorveglianza sino a che<br />

non provvede ad imporre una “soluzione” europea e a ristorare <strong>il</strong> danno<br />

provocato.<br />

Spinte univoche verso un adeguamento rapido a questi prepotenti processi<br />

in corso provengono anche dalla nostra Corte costituzionale (piuttosto<br />

prudente in passato). Questo è stato l’anno del “disgelo”: le due storiche decisioni<br />

(le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 seguite dalla n. 39/08) anche se<br />

non hanno confermato quel principio di controllo di convenzionalità diffusa<br />

cui una parte della magistratura italiana si era orientata (compresa la Cassazione)<br />

danno comunque un r<strong>il</strong>ievo altissimo non solo alla Cedu, ma al “diritto<br />

vivente” Cedu come interpretato da Strasburgo; inoltre <strong>il</strong> primo rinvio<br />

pregiudiziale della Corte (ordinanza n. 103/08) integra questo segnale di a-<br />

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