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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Gianluigi Morlini<br />

giurisprudenziali o comunque sulle problematiche più sentite dal territorio,<br />

possa essere gestito a livello accentrato e nazionale. Pertanto, una soluzione<br />

ragionevole potrebbe essere quella di mantenere in vita tale sistema formativo,<br />

magari lasciando alla Scuola la nomina dei componenti od <strong>il</strong> controllo<br />

sull’attività.<br />

La terza ed ultima dimensione della professionalità, quella certamente più<br />

delicata e maggiormente vissuta come problematica dalla magistratura associata,<br />

è relativa alla valutazione dei magistrati, ora disciplinata dall’art. 11<br />

d.lgs n. 111/2006.<br />

Su tale argomento, tre sono i punti di partenza di ogni riflessione, dai<br />

quali non si può prescindere e che sono ormai unanimemente condivisi.<br />

1. Il meccanismo della valutazione negativa di anzianità senza demerito sinora<br />

vigente non ha funzionato: è infatti un sistema «insoddisfacente, presentando<br />

punti deboli che non consentono di far emergere adeguatamente i<br />

singoli aspetti dell’attività svolta, di apprezzare come sarebbe necessario le<br />

doti e le capacità del magistrato e quindi di condurre una valutazione rigorosa<br />

e completa» (parere Csm 22/5/2003).<br />

2. Il problema della valutazione dei magistrati non è semplice e non può essere<br />

banalizzato, presentando complessità e diversità rispetto alle valutazioni<br />

di professionalità in altri settori. Infatti, normalmente tali valutazioni tendono<br />

a costruire strutture piramidali, mentre la giurisdizione è e deve rimanere<br />

un potere diffuso, perché non va costruito un sistema dove <strong>il</strong> giudice di appello<br />

sia migliore di quello di primo grado, ma un sistema dove ciascun giudice<br />

sia <strong>il</strong> migliore possib<strong>il</strong>e.<br />

3. La magistratura ha interesse ad un serio controllo di professionalità, perché<br />

«è un fatto che compiacenze ed indulgenze verso pochi magistrati improduttivi,<br />

inadeguati, neghittosi, hanno spesso fatto pagare un prezzo assai<br />

alto in termini di credib<strong>il</strong>ità ai molti magistrati che lavorano con straordinaria<br />

dedizione e capacità» (Osservazioni della Anm sul ddl Mastella di riforma<br />

dell’ordinamento giudiziario).<br />

Ciò posto, nella valutazione dei magistrati vi è, e deve rimanere, un limite<br />

invalicab<strong>il</strong>e: nel rispetto del dettato dell’art. 101 Cost., secondo <strong>il</strong> disposto<br />

dell’art. 11 co. 2 d.lgs n. 160/2006 «la valutazione di professionalità riferita a<br />

periodi in cui <strong>il</strong> magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non<br />

può riguardare in nessun caso l’attività di interpretazione di norme di diritto,<br />

né quella di valutazione del fatto e delle prove».<br />

Venendo ora al disegno riformatore del Ministro Mastella, non vi è dubbio<br />

che meritino un giudizio positivo le due principali modifiche apportate<br />

dalla l. n. 111/2007 in tema di valutazione di professionalità: con riferimento<br />

alle modalità, una valutazione agganciata alla quotidiana e complessiva attività<br />

giurisdizionale, non a concorsi per esami; con riferimento alla tempi-<br />

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