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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Gianluigi Morlini<br />

- <strong>il</strong> riordino delle materie orali, tramite, tra le altre cose, l’opportuna introduzione<br />

dello studio dell’ordinamento giudiziario.<br />

Due soli sono i punti della riforma che, pur non facendo mutare <strong>il</strong> complessivo<br />

giudizio positivo, appaiono opinab<strong>il</strong>i, e cioè:<br />

- la mancata introduzione di uno scritto di natura pratica e non solo teorica,<br />

del quale si era pure a lungo parlato nell’ambito del dibattito parlamentare e<br />

che compariva nella prima versione del decreto;<br />

- l’eliminazione di qualsiasi limite di età per la partecipazione al concorso,<br />

apparendo ragionevole che, se non altro per esigenze di efficienza ed efficacia<br />

del procedimento di selezione, detto procedimento debba prescegliere<br />

personale in grado di garantire un minimo di permanenza nell’ufficio prima<br />

del raggiungimento dell’età pensionab<strong>il</strong>e.<br />

La seconda angolazione prospettica con la quale <strong>il</strong> tema della professionalità<br />

va scrutinato è quella della formazione e dell’aggiornamento dei magistrati,<br />

ora disciplinata dal d.lgs n. 26/2006.<br />

Trattasi di un tema di grande delicatezza, che ha ricadute anche di ordine<br />

costituzionale, non potendo dubitarsi del fatto che la professionalità dei magistrati<br />

contribuisce ad assicurare la soggezione del giudice solo alla legge ex<br />

art. 101 co. 2 Cost.<br />

Di ciò ne è consapevole lo stesso Csm, che con la condivisib<strong>il</strong>e delibera<br />

26/11/1998 ben <strong>il</strong>lustra i termini della problematica, vedendo la formazione<br />

dei magistrati quale «mezzo di rafforzamento dell’indipendenza di ciascun<br />

magistrato e garanzia del pluralismo formativo quale antidoto per ogni rischio<br />

di omologazione». In particolare, se autonomia significa consapevole e<br />

veramente autonoma scelta tra le interpretazioni possib<strong>il</strong>i, «soltanto un elevato<br />

livello di cultura della funzione mette <strong>il</strong> magistrato al riparo dalla tentazione<br />

di imboccare la strada delle scorciatoie e della disinvoltura», senza ovviamente<br />

che ciò porti alla «conformazione dei magistrati e della loro attività<br />

ad un unico modello imposto dall’alto, dall’esterno e neppure dal Csm».<br />

Ciò premesso, <strong>il</strong> disegno riformatore, tramite l’introduzione della Scuola<br />

di formazione della magistratura, ha certamente elementi di grande positività,<br />

atteso che la creazione della Scuola è stata da sempre un «obiettivo lungamente<br />

perseguito dalla magistratura associata e dal Csm» (Osservazioni<br />

della Anm sul ddl Mastella di riforma dell’ord. giud.); atteso che l’obbligo di<br />

frequenza, sancito per almeno una volta ogni 4 anni dall’art. 25 d.lgs n.<br />

26/2006, è anch’esso un approdo condivisib<strong>il</strong>e; ed atteso infine che<br />

l’abbandono dell’iniziale disegno di commistione tra formazione e valutazione<br />

appare una soluzione convincente ed adeguata.<br />

Tuttavia, vi sono almeno quattro elementi di criticità, che vanno con forza<br />

evidenziati:<br />

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