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Luca De Matteis<br />

Tuttavia, anche se nessuna cooperazione alla speditezza del processo penale<br />

viene pretesa dall’imputato, allo stesso tempo <strong>il</strong> suo comportamento costituisce<br />

fatto oggettivo che non può andare a detrimento delle autorità dello<br />

Stato, potendo quindi portare ad un giudizio di non violazione dell’art. 6 § 1<br />

Cedu nonostante la durata del procedimento appaia prima facie eccessiva: così,<br />

ad esempio, nel computare la durata dei processi viene sempre detratta la<br />

durata di un’eventuale latitanza dell’imputato (laddove <strong>il</strong> sistema processuale<br />

non possa prescindere dalla presenza in giudizio di questi).<br />

3.5. Il comportamento delle autorità nazionali<br />

Nel valutare se le autorità nazionali abbiano usato, nella gestione del procedimento,<br />

la necessaria d<strong>il</strong>igenza, la Corte europea richiede ai Tribunali nazionali<br />

anche uno sforzo particolare per affrontare le cause di ritardo non<br />

dipendenti dal loro comportamento. L’accumularsi di arretrato, per esempio,<br />

non può valere di per sé a giustificare la durata eccessiva del procedimento,<br />

laddove lo Stato chiamato in giudizio non dimostri di aver effettuato<br />

sforzi per ridurre <strong>il</strong> divario tra procedimenti esauriti e sopravvenuti (Cedu,<br />

Buchholz c. Germania, 6 maggio 1981; Zimmermann e Steiner c. Svizzera,<br />

13 luglio 1983; a contrario, Dumont c. Belgio, 28 apr<strong>il</strong>e 2005). Ancora, lo Stato<br />

è chiamato ad ogni sforzo possib<strong>il</strong>e per ridurre i ritardi derivati da astensioni<br />

dalle udienze degli avvocati (Cedu, Papageorgiou c. Grecia, 22 ottobre<br />

1997; Agga c. Grecia, 25 gennaio 2000).<br />

Una misura di d<strong>il</strong>igenza maggiore per assicurare la speditezza del procedimento<br />

viene poi richiesta in considerazione di alcune particolarità dei processi<br />

inerenti qualità delle persone coinvolte o l’oggetto di trattazione: per la<br />

gravità delle pene in relazione alle quali si svolge <strong>il</strong> processo (Cedu, Soto<br />

Sanchez c. Spagna, 25 novembre 2003); nel caso di processi relativi ad abusi<br />

commessi dalle forze di polizia (Caloc c. Francia, 20 luglio 2000; Krastanov<br />

c. Bulgaria, 30 settembre 2004); per le gravi condizioni di salute della persona<br />

che ha adito <strong>il</strong> tribunale (X c. Francia, 31 marzo 1992; Henra c. Francia,<br />

29 apr<strong>il</strong>e 1998) o per l’età avanzata. La Corte ha poi individuato (senza pretesa<br />

di organicità) un gruppo di “priority cases”, nell’ambito dei quali giudicare<br />

in modo particolarmente attento le circostanze di fatto della domanda proposta<br />

alle autorità nazionali: ad esempio, processi in materia di licenziamento<br />

<strong>il</strong>legittimo, recupero di retribuzioni non corrisposte o reintegrazione nel<br />

posto di lavoro (Cedu, Dousaly c. Francia, 23 apr<strong>il</strong>e 1998; Lechelle c. Francia,<br />

8 giugno 2004; Obermeier c. Austria, 28 giugno 1990); ancora, per <strong>il</strong> risarcimento<br />

dei danni subiti da vittime di incidenti (Cedu, Hüseyin Ertürk c.<br />

Turchia, 22 settembre 2005).<br />

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