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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

udienze), che consente di giustificare, a livello disciplinare, i ritardi nel deposito dei<br />

provvedimenti.<br />

Questa “categoria” elaborata dalla Sezione disciplinare non ha però nulla a che<br />

fare con l’organizzazione e l’efficienza dell’ufficio: è evidente, infatti, che nonostante<br />

lo svolgimento da parte del magistrato di un carico di lavoro (orario di lavoro)<br />

normale, secondo la quantificazione della Sezione disciplinare, o anche eccezionale,<br />

non per questo non si potranno comunque verificare ritardi o inefficienze nella gestione<br />

del relativo ruolo se questo è, comunque, gravoso e non rapportato alle effettive<br />

possib<strong>il</strong>ità di gestione da parte di un solo magistrato.<br />

Invece, <strong>il</strong> “carico di lavoro” sostenib<strong>il</strong>e, al fine di consentire un’organizzazione<br />

efficiente dell’Ufficio (e del ruolo), rappresenta <strong>il</strong> numero di procedimenti complessivo<br />

(comprensivo, cioè, sia delle pendenze che delle sopravvenienze) che può<br />

essere gestito in modo efficiente (per l’Ufficio e per <strong>il</strong> sistema giudiziario nel suo<br />

complesso) dal singolo magistrato.<br />

L’attuale situazione di palese inefficienza dell’intero sistema giudiziario impone,<br />

pertanto, un intervento immediato che dia precise indicazioni quanto meno sui limiti<br />

massimi dei carichi di lavoro ritenuti sostenib<strong>il</strong>i al fine di orientare efficacemente<br />

nella determinazione delle piante organiche, nella formazione delle tabelle,<br />

nella distribuzione dei magistrati fra i diversi settori degli uffici, nell’assegnazione<br />

dei ruoli e nei criteri di assegnazione dei procedimenti, nonché nella gestione del<br />

proprio lavoro da parte di ciascun giudice.<br />

L’individuazione di questo parametro è già possib<strong>il</strong>e sulla base dei criteri indicati<br />

dalla Sezione disciplinare nella citata sentenza, dovendo essere rapportato ad un<br />

orario di lavoro di 36 ore settimanali “normalmente” esigib<strong>il</strong>e dal magistrato.<br />

Peraltro anche l’Anm al Congresso nazionale del febbraio 2006 ha sostanzialmente<br />

già indicato <strong>il</strong> “giusto carico di lavoro” per <strong>il</strong> settore civ<strong>il</strong>e, individuandolo in<br />

un ruolo composto da non più di 400/500 cause per ciascun magistrato (si veda, in<br />

proposito, la relazione di Mario Fresa sulla “Giurisdizione civ<strong>il</strong>e” - approvata dalla<br />

Giunta dell’Anm <strong>il</strong> 14.2.2006 - pag. 7, ultimo periodo, e pag. 8, primo e secondo<br />

periodo).<br />

I sottoscrittori del presente documento ritengono che <strong>il</strong> parametro indicato<br />

dall’Anm, con <strong>il</strong> limite massimo di 500 procedimenti in presenza di specializzazione<br />

e con quello di 350/400 in assenza di specializzazione, possa consentire di gestire<br />

in modo efficiente <strong>il</strong> ruolo del giudice civ<strong>il</strong>e, permettendogli di avere una conoscenza<br />

effettiva delle cause, una memoria dei provvedimenti adottati ed <strong>il</strong> controllo<br />

concreto delle attività espletate.<br />

Per la determinazione del carico di lavoro sostenib<strong>il</strong>e potranno anche considerarsi<br />

i carichi individuali di quegli uffici che, a parità di altre condizioni (con riferimento,<br />

ad esempio, alle modalità di assistenza al magistrato, alla presenza o meno<br />

di specializzazione, ecc.), abbiano dimostrato una maggiore efficienza (in termini di<br />

produttività e di tempi di definizione), nonché le indicazioni fornite dai magistrati<br />

dei diversi settori e dai capi degli uffici sulla base della loro diretta esperienza, supportata<br />

dal riscontro dei dati disponib<strong>il</strong>i.<br />

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