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Elisabetta Cesqui<br />

sia reiterato, grave e ingiustificato. Nel periodo successivo della norma, che<br />

tanto ha destato allarme, la legge fissa una presunzione di non gravità dei ritardi<br />

superiori al triplo del termine ordinario, ma non una presunzione di<br />

gravità dei ritardi superiori a tale termine.<br />

È vero che l’obbligatorietà dell’azione disciplinare e l’obbligo di segnalazione<br />

degli <strong>il</strong>leciti può determinare un aumento delle attivazioni degli uffici e<br />

delle trasmissioni da parte dell’ispettorato, ma se la norma viene correttamente<br />

interpretata la segnalazione deve essere fatta quando vi siano ritardi<br />

gravi, reiterati e ingiustificati e non per <strong>il</strong> solo fatto che vi siano ritardi superiori<br />

al triplo del massimo.<br />

Stiamo ai fatti: i numeri della sezione disciplinare non segnalano ancora<br />

nessuna “impennata”, nel corso del 2007 sono arrivati 112 nuovi procedimenti,<br />

che si sono sommati ai 65 ancora pendenti, vi sono state 21 condanne<br />

(oltre a 20 dichiarazioni di estinzione per cessazione dell’appartenenza<br />

all’ordine giudiziario, che come è noto sono impossib<strong>il</strong>i da decifrare nel merito),<br />

la Procura generale ha comunicato 138 inizi di azione disciplinare. La<br />

media degli ultimi dieci anni non è molto differente, sia pure registrandosi<br />

nell’ultima cons<strong>il</strong>iatura una percentuale leggermente più alta di condanne. In<br />

complesso perciò non un giudice disciplinare aizzato o impazzito e devo dire,<br />

per quello che ne so, neanche una Procura generale scatenata nel trasformare<br />

lo strumento disciplinare in strumento di governo dell’efficienza.<br />

Certo un giudice disciplinare (non parlo solo dell’attuale cons<strong>il</strong>iatura) abbastanza<br />

rigoroso, rispetto ai sistemi di sanzione disciplinare di altri corpi professionali<br />

o settori dell’amministrazione, ma cauto e coerente.<br />

È evidente che, se la capacità di organizzazione del lavoro diventa sempre<br />

più un elemento forte della professionalità del giudice, la grave caduta di<br />

professionalità sotto questo prof<strong>il</strong>o r<strong>il</strong>eva dal punto di vista disciplinare, ma<br />

non sarà mai <strong>il</strong> risultato di un calcolo aritmetico che non tiene conto dei<br />

prof<strong>il</strong>i soggettivi e delle condizioni strutturali.<br />

È chiaro che sono di molto aumentate le segnalazioni alla Procura generale,<br />

anche se non so indicare ora i numeri, ma questo non ha niente a che<br />

fare con l’uso dello strumento disciplinare a fini di maggiore efficienza del<br />

sistema. Si tratta di una eventualità che avevamo segnalato con allarme al<br />

tempo dell’approvazione della legge, che potrebbe avere potenzialmente un<br />

effetto indiretto di normalizzazione della magistratura, ma non di incremento<br />

della produttività.<br />

Stiamo ai numeri: ho sentito ieri paventare conseguenze nefaste da una<br />

possib<strong>il</strong>e saldatura tra ragionevole durata del procedimento e responsab<strong>il</strong>ità<br />

disciplinare. Se con questo si voleva far riferimento ad un automatico r<strong>il</strong>ievo<br />

disciplinare del superamento dei termini, inteso come violazione del principio<br />

di ragionevole durata, ho già risposto. Se si intendeva far riferimento ad<br />

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