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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Claudio Gittardi<br />

In questa prospettiva occorre valorizzare sul punto <strong>il</strong> patrimonio conoscitivo<br />

nuovo offerto (in forma tipizzata o non tipizzata) dall’articolo 11 della<br />

legge di riforma dell’ordinamento.<br />

Penso in particolare all’apporto per le progressioni in carriera rappresentato<br />

dalle segnalazioni dei Consigli dell’Ordine: materia certamente delicatissima<br />

ma che ritengo debba essere adeguatamente valorizzata dal nostro autogoverno<br />

grazie al contenuto non equivoco della norma primaria se adeguatamente<br />

vissuto con senso di corresponsab<strong>il</strong>ità istituzionale da parte dei<br />

Consigli dell’Ordine.<br />

In primo luogo perché la segnalazione ha comunque per oggetto elementi<br />

specifici in negativo e non può essere interpretata o come previsione di un<br />

parere aggiuntivo sulla professionalità da parte dell’avvocatura, lettura che<br />

sarebbe in contrasto con la stessa legge di riforma dei Consigli giudiziari oltre<br />

che con l’impianto costituzionale.<br />

In secondo luogo in quanto le segnalazioni devono necessariamente passare<br />

attraverso <strong>il</strong> f<strong>il</strong>tro del dirigente dell’ufficio (oltre che essere naturalmente<br />

valutate dal Consiglio giudiziario e dal Csm), che è tenuto a verificarne la<br />

fondatezza o l’eventuale strumentalità, così traducendosi <strong>il</strong> meccanismo, in<br />

entrambi i casi, in un incremento dei dati conoscitivi sui prof<strong>il</strong>i professionali.<br />

Si pensi anche ai contributi conoscitivi acquisib<strong>il</strong>i dai magistrati dello<br />

stesso ufficio e di altri uffici: ad esempio all’ut<strong>il</strong>ità di indicazioni provenienti<br />

dal corrispondente ufficio di Procura e che potrebbero essere ut<strong>il</strong>izzate anche<br />

attraverso <strong>il</strong> consueto f<strong>il</strong>tro del rapporto informativo del dirigente di un<br />

ufficio giudicante per valutare le modalità di conduzioni dei dibattimenti da<br />

parte di un presidente di collegio o alle stesse audizioni dell’interessato.<br />

Nel regolamento approvato in questi giorni dal Consiglio giudiziario di<br />

M<strong>il</strong>ano si prevede ad esempio quanto ai pareri:<br />

«Il Consiglio giudiziario, ai fini della formulazione dei pareri per la progressione<br />

in carriera e per <strong>il</strong> conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi,<br />

ove non vi abbia già provveduto, invita <strong>il</strong> magistrato interessato a<br />

produrre una autorelazione con eventuali provvedimenti.<br />

Alla prima seduta ut<strong>il</strong>e <strong>il</strong> Consiglio designa <strong>il</strong> relatore; <strong>il</strong> relatore deposita<br />

una bozza del parere entro novanta giorni dall’assegnazione almeno quattro<br />

giorni prima della riunione del Consiglio giudiziario.<br />

I pareri vengono redatti con criteri di uniformità, seguendo gli schemi<br />

predisposti dal Csm.<br />

II Consiglio restituisce al dirigente dell’ufficio <strong>il</strong> rapporto informativo<br />

dallo stesso redatto qualora sia carente o incompleto.<br />

II Consiglio giudiziario può disporre l’acquisizione di ulteriori atti e documenti<br />

ovvero le audizioni ritenute ut<strong>il</strong>i ai fini della valutazione.<br />

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