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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

municipale deve farsi carico di superare, mi suggeriva saggiamente di tralasciare<br />

i toni eccessivamente critici e quelli immeritatamente benevoli.<br />

Non so se quei consigli sono in linea con quanto ora dirò, ma è certo<br />

che un magistrato che tralascia di applicare, nell’esercizio delle sue quotidiane<br />

attività, <strong>il</strong> diritto sovranazionale è un giudice dimezzato.<br />

Un giudice che contravviene quegli obblighi, in definitiva, non fa bene<br />

<strong>il</strong> proprio mestiere ed espone lo Stato nel quale è incardinato a responsab<strong>il</strong>ità<br />

pesanti non solo nei confronti della comunità internazionale, ma anche<br />

e soprattutto della persona che ha visto, per effetto dell’operato giudiziario,<br />

vulnerate ingiustamente le proprie prerogative.<br />

Questa doverosità di cui parlo non è scelta ideologica, non è e non deve<br />

essere patrimonio di una corrente della magistratura piuttosto che di<br />

un’altra, non è rossa, verde, bianca, nera.<br />

È doverosità che nasce, oggi più che mai, dalla stessa Carta costituzionale<br />

che con l’art. 117 - ma anche con gli artt. 2, 10 e 11 - rinnova anche<br />

nei confronti del giudice l’obbligo del rispetto del diritto comunitario e<br />

degli obblighi internazionali, elevandolo formalmente a valore costituzionale.<br />

Ma è una doverosità complessa, diffic<strong>il</strong>e, affatto scontata.<br />

Una doverosità che si concretizza, anzitutto, nel momento giurisdizionale<br />

dell’interpretazione.<br />

È sufficiente svolgere un’analisi comparata per accorgersi della comune<br />

esigenza, esternata dalle due Corti europee - di Lussemburgo e di Strasburgo<br />

- ed oggi dalla Corte costituzionale dopo le sentenze dell’ottobre<br />

2007 (348 e 349), di ampliare notevolmente <strong>il</strong> potere interpretativo del<br />

giudice nazionale offrendogli, appunto, lo strumento dell’interpretazione<br />

conforme per realizzare un innalzamento delle soglie dei diritti ed una parallela<br />

armonizzazione delle tutele offerte ai cittadini all’interno dei singoli<br />

Stati.<br />

Se dunque dopo <strong>il</strong> Convengo Anm del 1965 di Gardone non può più<br />

dubitarsi che <strong>il</strong> giudice è vincolato ad un’opera di interpretazione conforme<br />

del diritto interno a Costituzione - peraltro entrata a far parte del “patrimonio<br />

costituzionale comune” riconosciuto e valorizzato dalla Corte di<br />

giustizia -, oggi è più che mai vero che <strong>il</strong> giudice nazionale è parimenti tenuto<br />

ad un’interpretazione conforme alle norme comunitarie - quale giudice<br />

comunitario di diritto comune - ed al diritto Cedu, quale giudice naturale della<br />

Convenzione europea. Questo giudice deve allora saper indossare questi tre<br />

cappelli contemporaneamente, non gettandone mai alcuno al vento, ma<br />

tenendoseli tutti armonicamente stretti sul capo.<br />

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