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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

11) una chiarificazione della portata dell’art. 140 ult. co. cod. ass., limitando<br />

espressamente la necessità di integrare <strong>il</strong> litisconsorzio (da ritenersi solo<br />

in questa ipotesi come necessario) al solo caso in cui dagli atti emerga un<br />

effettivo pericolo di superamento del massimale;<br />

12) per <strong>il</strong> caso in cui non si intenda abrogarla, una rimodulazione della l.<br />

102/06, chiarendo l’anodina nozione di incidenti stradali: quale solo infortunistica<br />

stradale ed operando sull’art. 40 cpc, in guisa da assoggettare al<br />

rito speciale anche le cause in cui siano cumulati danni a cose e a persone<br />

(del pari occorre menzionare nell’art. 40 co. 3 cpc anche l’art. 447 bis cpc,<br />

relativo alla materia locatizia).<br />

È necessario procedere ad una completa abrogazione, ovvero quanto<br />

meno ad una sua generale facoltatività ex art. 70 ter disp. att. cpc, del c.d.<br />

rito societario.<br />

Del pari, va abrogata la novella in tema di notifiche inopinatamente introdotta<br />

nel decreto m<strong>il</strong>leproroghe, che ha reso incerta la decorrenza del<br />

termine breve per la formazione del giudicato.<br />

Circa <strong>il</strong> giudizio di gravame va riaffermato che <strong>il</strong> giudizio di appello è<br />

teleologicamente destinato al mero gravame della sentenza di primo grado<br />

e non anche a correggere gli errori in cui sono incorse le parti, rimanendo<br />

così bandita l’assunzione di nuove prove prima non richieste e la produzione<br />

di nuovi documenti non venuti ad essere medio tempore.<br />

Ma in un’ottica di garanzia per le parti, sentita particolarmente in un<br />

processo caratterizzato da rigide preclusioni r<strong>il</strong>evab<strong>il</strong>i ex officio, è opportuno<br />

collocare la disciplina della rimessione in termini di cui oggi all’art. 184<br />

bis cpc nell’ambito dell’art. 153 cpc, onde assicurarne un’applicab<strong>il</strong>ità anche<br />

alle decadenze extraprocessuali e alla fase di appello.<br />

Anche al fine di sgravare <strong>il</strong> ruolo delle Corti di Appello, è opportuno<br />

estendere quanto meno con riferimento a taluni tipi di controversie <strong>il</strong> modello<br />

decisorio ex art. 281 sexies cpc, attribuendo altresì la facoltà a ciascun<br />

presidente di ogni Corte di creare una struttura centralizzata di f<strong>il</strong>tro per i<br />

gravami palesemente inammissib<strong>il</strong>i ed improcedib<strong>il</strong>i, che concluda con ordinanza<br />

impugnab<strong>il</strong>e in Cassazione.<br />

Circa <strong>il</strong> giudizio di legittimità, non si può non partire da un dato: nel<br />

2007 <strong>il</strong> numero di ricorsi presentati in Cassazione è stato di 32.278 in Italia,<br />

18.232 in Francia, 3.404 in Germania.<br />

L’Italia è l’unico Paese in Europa a non avere un f<strong>il</strong>tro all’accesso per <strong>il</strong><br />

giudizio in Cassazione, per cui occorre una equ<strong>il</strong>ibrata riformulazione in<br />

questo senso del dato costituzionale.<br />

Diversamente, si rinuncerà definitivamente, nonostante gli sforzi di<br />

questi anni, in specie sotto la presidenza del dott. Carbone, ad ogni fun-<br />

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