14.06.2013 Views

Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Marcello Maddalena<br />

vero che la relativa delibera di approvazione da parte del Csm ha ottenuto<br />

una strettissima maggioranza.<br />

Eppure - e questa è la notazione più r<strong>il</strong>evante - <strong>il</strong> nostro sistema processuale,<br />

la nostra organizzazione giudiziaria, in una certa misura lo stesso ordinamento<br />

giudiziario sia nella sua struttura originaria sia nell’ultima versione<br />

modificata della “legge Castelli”, ed anche gli strumenti umani, materiali<br />

e finanziari messi a disposizione dell’amministrazione della giustizia sembrano<br />

costruiti e addirittura fatti apposta per condurre ad un processo penale<br />

di durata non solo lunga, non solo irragionevole, ma addirittura infinita.<br />

Insomma pare che si sia voluta creare - e di fatto si è creata - una macchina<br />

destinata a girare prevalentemente a vuoto.<br />

Ed infatti, se si considera che:<br />

- in Italia vige <strong>il</strong> principio di obbligatorietà dell’azione penale (adesso è stato<br />

introdotto anche quello di obbligatorietà dell’azione disciplinare per i magistrati,<br />

che ovviamente dovrà vedere impegnati altri magistrati);<br />

- polizia giudiziaria e pubblico ministero possono ed in certa misura debbono<br />

procedere ad investigazioni ed indagini al fine di «prendere» notizia di reati<br />

e «promuovere» la repressione penale (art. 55 cpp e 73 ord. giud.);<br />

- per arrivare alla fine del processo ordinario, occorre - sempre e per qualsiasi<br />

reato - superare, come minimo, la fase delle indagini preliminari e quella<br />

di tre gradi di giudizio; a cui si deve aggiungere, per i reati ritenuti dallo<br />

stesso legislatore più r<strong>il</strong>evanti, la fase dell’udienza preliminare (che significa,<br />

in sostanza, quattro gradi di giudizio);<br />

- <strong>il</strong> passaggio da una fase all’altra o da un grado all’altro comporta tutta una<br />

serie di attività (copia e notifica di atti, impugnazioni, avvisi, comunicazioni,<br />

udienze da fissare, ecc.) con le relative scansioni temporali in entrata ed in<br />

uscita (termine per compiere determinati atti, termini da rispettare prima di<br />

poter procedere ad altre incombenze);<br />

- nel corso delle indagini preliminari tutta una serie di provvedimenti (richiesta<br />

di misure coercitive, misure cautelari reali, autorizzazione alle intercettazioni,<br />

ecc.) richiedono l’intervento del giudice delle indagini preliminari (e<br />

spesso si tratta di provvedimenti che non possono essere emessi <strong>il</strong>lico et immediate,<br />

ma esigono giorni, settimane, mesi se non anni di studio delle carte);<br />

- nei procedimenti di una qualche r<strong>il</strong>evanza l’iter processuale è complicato da<br />

una serie di procedure incidentali (per <strong>il</strong> riesame o l’appello o <strong>il</strong> ricorso per<br />

Cassazione avverso ordinanze che dispongono una misura coercitiva,<br />

l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza o una misura cautelare<br />

reale) che comportano un notevolissimo dispendio di tempo e di fatica per<br />

tutti gli operatori (magistrati e personale amministrativo);<br />

- per quasi tutti i provvedimenti del giudice è necessaria la “motivazione”, a<br />

pena di nullità;<br />

190

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!