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Carlo Sabatini<br />

che volta ha scordato <strong>il</strong> legislatore, che ha impropriamente posto le inefficienze<br />

di sistema come ragione per contestare, contrastare, o addirittura<br />

precludere singole decisioni, alle quali ha inteso reagire con modifiche<br />

normative che hanno avuto effetti ben al di là dei singoli casi in vista dei<br />

quali erano state pensate. Altro errore di prospettiva è stato di negare ai<br />

magistrati la possib<strong>il</strong>ità di interloquire sui fattori a loro esterni. È fuorviante,<br />

ad esempio, indicare priorità (sicurezza, ambiente), adottare norme che<br />

si prefiggono di coltivarle e additare poi come nemici coloro che ne segnalano<br />

la possib<strong>il</strong>e contrarietà ad altre norme dell’ordinamento: essendo invece<br />

la legalità complessiva l’obiettivo finale.<br />

Analoga capacità deve però avere la magistratura, che non può più barricarsi<br />

dietro a un sistema di deresponsab<strong>il</strong>izzazione: deve essere invece<br />

coltivato, senza esitazioni, un autogoverno che riesca a far emergere pregi<br />

e difetti del singolo, in particolare a fare emergere l’effettiva capacità gestionale.<br />

3. Per <strong>il</strong> ‘dovere propositivo’ che è stato premesso, e per l’asserita disponib<strong>il</strong>ità<br />

al confronto tra tutti gli autori del sistema - brevemente e senza la<br />

possib<strong>il</strong>ità di approfondimento che i temi imporrebbero - possono allora<br />

essere indicati in primo luogo possib<strong>il</strong>i interventi di tipo normativo: rimandando<br />

ad una pubblicazione che prova a sintetizzare quali sono, ad<br />

oggi, le proposte del Movimento per la Giustizia - Art. 3, anche per quanto<br />

non attiene specificatamente al processo penale, e cioè alle modifiche di<br />

sistema senza le quali però ogni mutamento appunto rischia di rimanere<br />

settoriale.<br />

Rimanendo dunque al penale, vorrei richiamare, come forse più direttamente<br />

produttiva di un recupero di efficienza - considerando l’attività<br />

processuale come ‘prodotto’ giurisdizionale, suscettib<strong>il</strong>e di analisi quantitativa<br />

e qualitativa -, la scelta ancora più marcata per una giurisdizione ‘semplificata’:<br />

secondo una prospettiva finale che potrebbe collegare <strong>il</strong> principio<br />

dell’obbligatorietà non ad ‘una’ azione, ma a ‘più’ azioni penali (o quanto<br />

meno a modelli processuali assai differenziati) che siano commisurati al<br />

disvalore che mirano a contrastare e in grado di rispondere adeguatamente,<br />

ma anche senza spreco di risorse, ad una domanda di giustizia che è in<br />

qualche misura non più comprimib<strong>il</strong>e (l’esperienza diversa delle depenalizzazioni<br />

sembra esaurita, quanto a capacità di deflazionare <strong>il</strong> carico di ingresso).<br />

A questo tema sembra correlab<strong>il</strong>e una riforma organica della magistratura<br />

onoraria, da troppo tempo in situazione di incertezza di prospettive, <strong>il</strong><br />

che non consente di ‘costruire’ prof<strong>il</strong>i professionali che - magari legandoli<br />

al periodo della formazione prelavorativa - ben potrebbero continuare a<br />

svolgere questa importante funzione di alleggerimento del sistema.<br />

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