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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

zione dei provvedimenti, al fine di concentrare <strong>il</strong> dibattito e la decisione sui<br />

punti veramente controversi della lite e di evitare spreco di energie e di attenzione.<br />

Non si tratta ovviamente di limitare in alcun modo le facoltà difensive,<br />

ma da un lato di valorizzare i doveri di lealtà e probità, dall’altro di<br />

cooperare per giungere a una decisione che sia in grado di cogliere senza<br />

equivoci quale sia la posizione contrapposta delle parti. Su questa strada si<br />

coglie uno dei tanti riflessi europei della materia che veniamo trattando.<br />

Tra le best practices raccomandate dalla Commissione europea per l’efficienza<br />

della giustizia (Cepej) non solo annoveriamo la prescrizione secondo<br />

cui <strong>il</strong> giudice «have a pro-active role in case management in order to guarantee<br />

fair and timeliness case processing, accordingly to timeframes. It must also<br />

be noted that the jurisprudence of the Echr says that “court inactivity”, “judicial<br />

inertia in producing evidence” and the “complete inaction by the judicial<br />

authorities” have been causes of violation of the reasonable time clause». Vi<br />

è anche la raccomandazione di concisione negli scritti del giudizio, con esempi<br />

stringenti (12-14 pagine) su quale dovrebbe essere <strong>il</strong> limite massimo<br />

di comp<strong>il</strong>azione per garantire un ragionamento ben calibrato del giudice.<br />

Peraltro in un’ottica tesa a conseguire svolte veramente innovative, <strong>il</strong><br />

gruppo civ<strong>il</strong>e Anm pensa ad un allargamento delle modalità previste dall’art.<br />

281 sexies cpc ed un’esplicita estensione di tale meccanismo decisorio al procedimento<br />

di secondo grado. Il tema della motivazione a richiesta è dibattuto<br />

tra coloro che ravvisano possib<strong>il</strong>i violazioni dell’art. 111 co. 6 Cost. e coloro<br />

che immaginano una indicazione molto essenziale dei motivi della decisone<br />

dettata a verbale e l’eventuale integrazione in una fase successiva, su<br />

sollecitazione della parte insoddisfatta. Forme di incentivazione fiscale e di<br />

disincentivazione con l’arma delle spese processuali potrebbero rendere attraente<br />

questa ipotesi. Il carattere apparentemente emergenziale di certe<br />

proposte potrebbe risolversi in un’opera di ricostruzione del sistema del<br />

giudizio civ<strong>il</strong>e, appesantito da troppi rituali ripetuti acriticamente, per la via<br />

di una spinta alla riforma del costume che con Calamandrei ricordiamo essere<br />

(Diritto processuale e costume giudiziario, Opere giuridiche, primo volume, 634)<br />

«ciò che plasma <strong>il</strong> processo, ciò che gli dà la sua fisionomia tipica», «una frag<strong>il</strong>e<br />

rete dalle cui maglie preme e talvolta trabocca la realtà sociale».<br />

4. Impugnazioni e legge Pinto<br />

Non sfugge alla riflessione della magistratura la necessità di un ripensamento<br />

sul senso delle impugnazioni nel nostro Paese, contraddistinto da<br />

una massa percentuale non eccessiva di appelli (tra <strong>il</strong> 10 e <strong>il</strong> 15 per cento<br />

delle sentenze rese in primo grado), ma schiacciato da trentam<strong>il</strong>a ricorsi per<br />

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