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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

zione della sanzione, si tiene generalmente conto delle condizioni di lavoro<br />

in cui opera <strong>il</strong> magistrato e del curriculum professionale dell’incolpato.<br />

In una recente sentenza relativa a ritardi di depositi, anche considerevoli,<br />

di sentenze (depositata <strong>il</strong> 26 ottobre 2007) si afferma espressamente che «i<br />

ritardi r<strong>il</strong>evati non sono attribuib<strong>il</strong>i a deficit di d<strong>il</strong>igenza» e che devono ritenersi<br />

giustificati «in considerazione delle condizioni organizzative e di organico<br />

dell’ufficio giudiziario… del numero delle udienze svolte, della quantità<br />

complessiva del lavoro esaurito, delle elevate qualità professionali dei magistrati<br />

incolpati».<br />

Si conferma, in definitiva, un orientamento costante anche delle Sezioni<br />

unite della Cassazione secondo cui <strong>il</strong> ritardo del deposito è r<strong>il</strong>evante disciplinarmente<br />

solo nel caso di «violazione palese di qualunque limite di ragionevolezza<br />

e siano perciò attribuib<strong>il</strong>i a scarsa laboriosità o d<strong>il</strong>igenza non<br />

quando trovino giustificazione in difficoltà organizzative o in particolari e<br />

contingenti situazioni di lavoro degli uffici e/o siano aggravate da temporanee<br />

difficoltà di tipo personale o fam<strong>il</strong>iare e quando, infine, non abbiano inciso<br />

sulla considerazione ed <strong>il</strong> rispetto dei colleghi e delle parti».<br />

Questo orientamento viene ribadito anche vigente <strong>il</strong> nuovo testo secondo<br />

cui i ritardi si presumono «non gravi, salvo che non sia diversamente dimostrato»<br />

se «non eccede <strong>il</strong> triplo dei termini previsti dalla legge per <strong>il</strong> compimento<br />

dell’atto». Sicché, se <strong>il</strong> ritardo nel deposito è inferiore al triplo del<br />

termine previsto non vi è di norma <strong>il</strong>lecito, al di sopra di tale limite andrà<br />

svolta la verifica rigorosa che ho prima descritto.<br />

Eguale orientamento segue la sezione disciplinare in presenza di gravi<br />

violazioni di legge commesse dal magistrato, valutandosi <strong>il</strong> curriculum professionale<br />

dell’incolpato, la laboriosità, e le condizioni concrete in cui veniva<br />

posta in essere la violazione. In un caso affrontato recentemente, confermando<br />

un orientamento consolidato, è stato escluso l’addebito sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o<br />

soggettivo perché <strong>il</strong> provvedimento adottato indubbiamente in violazione<br />

di legge era stato emesso sotto la pressione dell’urgenza in periodo feriale<br />

dall’unico magistrato in servizio, al termine di una impegnativa giornata di<br />

lavoro in cui erano stati emessi una pluralità di provvedimenti, anche delicati,<br />

in materia civ<strong>il</strong>e, penale e lavoro.<br />

L’attuale stato delle prassi e degli orientamenti disciplinari richiedono<br />

una costante attenzione dell’Anm affinché si abbia un quadro costante della<br />

situazione per verificare se e come le modifiche normative possano in concreto<br />

incidere sull’esercizio indipendente della giurisdizione.<br />

Per questo è stato istituito un apposito gruppo di lavoro e, col tempo,<br />

potremo verificare se e come sarà necessario intervenire.<br />

L’Anm deve, in ogni caso, prestare grande attenzione alle iniziative del<br />

Ministro che, oltre a essere poste in essere ovviamente nel rispetto della leg-<br />

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