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4. Rimedi risarcitori<br />

Un progetto per la giustizia<br />

Ciò che preme osservare, conclusivamente, è che <strong>il</strong> sistema di protezione<br />

dei diritti contemplati dalla Cedu (e dunque anche quello alla ragionevole<br />

durata del procedimento del quale qui ci occupiamo) è strutturato in modo<br />

sussidiario: l’obbligo per <strong>il</strong> ricorrente avanti la Corte europea di esaurire i<br />

mezzi di ricorso interni (art. 35) implica che l’intervento di tale Corte deve<br />

essere una sorta di extrema ratio allorquando i meccanismi interni non sono<br />

in grado di garantire l’osservanza della Convenzione.<br />

Per ciò che concerne la riparazione dei danni derivanti dalla lesione del<br />

principio di ragionevole durata, come noto, a seguito di plurime sollecitazioni<br />

della Corte e del Consiglio d’Europa nel nostro Paese è stata introdotta<br />

una disciplina specifica tramite la c.d. legge “Pinto” (l. 24 marzo 2001, n.<br />

89), giudicata dalla Corte europea “rimedio efficace” ai sensi dell’art. 13 Cedu<br />

con la sentenza Brusco c. Italia, 6 settembre 2001.<br />

Ma non possiamo ritenerci soddisfatti. Consideriamo, infatti, che anche<br />

per <strong>il</strong> tramite di tale meccanismo l’irragionevole durata del processo non è<br />

solo una questione di denegata giustizia, ma anche di impegno finanziario:<br />

prima attraverso le condanne della Corte europea dei diritti dell’uomo, poi<br />

attraverso i risarcimenti tramite la legge Pinto, <strong>il</strong> nostro Paese duplica da anni<br />

le spese per l’esercizio della giustizia, prima spendendo per celebrare processi<br />

estenuanti, poi per risarcire dell’attesa coloro che sono stati coinvolti in<br />

tale processo.<br />

Anche se secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo la legge Pinto<br />

costituisce rimedio efficace, ogni soddisfazione di fronte a questo riconoscimento<br />

dovrebbe arrestarsi a fronte della semplice constatazione del crescente<br />

numero di ricorsi introdotti e di risarcimenti accordati in base a tale<br />

legge. Si cura <strong>il</strong> sintomo, non la malattia.<br />

Non è un caso se la Commissione europea per l’efficacia della giustizia<br />

(Commission Européenne pour l’Efficacité de la Justice - Cepej, organo consultivo<br />

costituito in seno al Consiglio d’Europa) 4 , nel proprio Programma quadro<br />

“Un nuovo obiettivo per i sistemi giudiziali: la trattazione di ciascun caso entro una cornice<br />

temporale ottimale e prevedib<strong>il</strong>e” (approvato con risoluzione Cepej (2004) 19<br />

REV 2 del 13 settembre 2005 - d’ora in avanti per brevità “Programma<br />

quadro”) 5 ha osservato che meccanismi di compensazione nazionali per la<br />

violazione del principio della ragionevole durata sono «troppo deboli» e non<br />

«spingono adeguatamente gli Stati a modificare i loro processi operativi».<br />

4 Si rimanda al sito della Cepej, http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej.<br />

5 Per <strong>il</strong> testo del Programma quadro v. http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/Delais/default_en.asp.<br />

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