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Pasquale D’Ascola<br />

tentativi di rivitalizzazione dell’arbitrato e la recentissima sconfessione della<br />

limitazione che in materia di appalti pubblici era stata apportata con l’ultima<br />

legge finanziaria, ci si trova di fronte a un quadro che merita attenzione. La<br />

visione del giudice ordinario come garante dei diritti del cittadino, interprete<br />

di questa funzione con le caratteristiche di potere diffuso, sorretto da guarentigie<br />

costituzionali, tende a sfumare nell’evidente messaggio di sfiducia<br />

insito in questa temperie normativa. La magistratura ordinaria non può e<br />

non vuole, per quanto può comprendere chi scrive, ingaggiare una contesa<br />

con <strong>il</strong> giudice amministrativo fondata sulla difesa di un prestigio gallonato.<br />

Non può però tacere di fronte a fenomeni inspiegab<strong>il</strong>i. Talora la spoliazione<br />

delle competenze avviene sul presupposto dell’aggravio di lavoro gravante<br />

su di essa, tal’altra in vista di situazioni dichiarate eccezionali. La risposta<br />

coerente per l’una ipotesi è quella di fornire i mezzi e le risorse per far fronte<br />

ai carichi di lavoro e non trasferirne altrove la parte meno gravosa ma più<br />

delicata quanto a interessi economico-sociali coinvolti. Ancora: in materie<br />

quali la salute pubblica o i diritti costituzionalmente garantiti la giurisdizione<br />

ordinaria rivendica di sentirsi efficiente e attrezzata senza timore di alcun<br />

confronto. La cognizione della materia dei diritti fondamentali della persona<br />

appartiene da lungo tempo all’esperienza giurisprudenziale del giudice ordinario,<br />

così come tutta l’elaborazione in tema di tecniche risarcitorie e le ab<strong>il</strong>ità<br />

nell’attività istruttoria sono parte di un bagaglio che non è fac<strong>il</strong>mente esportab<strong>il</strong>e.<br />

Si aggiunga che la tutela cautelare, dopo l’intervento riformatore<br />

del ’95 e la più recente messa a punto, si rivela sempre di più un punto di<br />

forza della giurisdizione ordinaria: rapidità di intervento da parte di un giudice<br />

presente sul territorio molto più che <strong>il</strong> giudice amministrativo, ut<strong>il</strong>e intensità<br />

dell’apparato motivazionale abitualmente usato, pronta ricorrib<strong>il</strong>ità al<br />

giudice collegiale sono garanzie che dovrebbero spingere a valorizzare e non<br />

a deprimere questa ricchezza dello Stato. L’astratta compatib<strong>il</strong>ità costituzionale<br />

di alcune delle scelte legislative (peraltro la sentenza 204 del 2004 che<br />

aveva escluso la costituzionalità della devoluzione al giudice amministrativo<br />

anche della cognizione sui comportamenti dell’amministrazione sembra avviarsi<br />

al dimenticatoio, nel continuo espandersi del giudice amministrativo)<br />

non vale a sopprimere le ragioni di perplessità che la dottrina continua ad<br />

esporre, raccomandando che si persegua invece l’unità della giurisdizione.<br />

Basta ricordare che le sentenze dei giudici speciali non sono soggette al controllo<br />

nomof<strong>il</strong>attico della Corte di Cassazione per comprendere come<br />

l’ampliamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo costituisca<br />

una continua corsa ad un doppio regime nella tutela dei diritti, non<br />

essendo consentito invocare l’intervento coerenziatore del giudice di legittimità.<br />

Ed è stato finemente osservato (da Lamorgese) che «nella Costituzione<br />

viene inserito (seppur al fine di individuare le materie di legislazione<br />

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