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Luca De Matteis<br />

Ma bisogna andare anche oltre, e ricordare che (lo fa anche la Cepej nel<br />

“Programma quadro”) l’art. 6 Cedu ed i procedimenti riparatori davanti alla<br />

Corte di Strasburgo (prima) e secondo la legge Pinto (oggi) sono posti a tutela<br />

di uno standard minimo di accettab<strong>il</strong>ità e non costituiscono certo un<br />

massimo virtuoso cui aspirare.<br />

Non solo: occorre anche ricordare che, secondo la giurisprudenza della<br />

Corte europea dei diritti dell’uomo, non tutti i diritti previsti dall’art. 6 si applicano<br />

alla vittima del reato: ciò significa che la persona vittima di reato è<br />

priva di qualsiasi tutela risarcitoria per l’eccessiva durata del procedimento<br />

penale, a meno che non abbia esercitato in sede penale anche l’azione civ<strong>il</strong>e.<br />

5. Ipotesi di intervento nel “Programma quadro” della Cepej<br />

Proprio <strong>il</strong> citato “Programma quadro” della Cepej offre molte indicazioni<br />

ut<strong>il</strong>i al nostro tema, a partire da quella contenuta nel titolo del rapporto<br />

che già implica in sé un giudizio di merito. Due, infatti, sono i poli intorno<br />

ai quali deve muoversi la strategia di riforma: tempi “ottimali” e tempi “prevedib<strong>il</strong>i”.<br />

Quanto al primo predicato, occorre evidenziare (lo si era anticipato supra,<br />

§ 3.2) come la Cepej affermi chiaramente che non è ottimale <strong>il</strong> tempo più<br />

breve possib<strong>il</strong>e (cfr. Programma quadro, § 13): deve essere lasciato alle parti<br />

tutto <strong>il</strong> tempo necessario per un esercizio effettivo del diritto di difesa. Non<br />

solo: la stessa Commissione mette in guardia da soluzioni “fasulle”, ispirate<br />

al “diktat of urgency” (§ 23), atte solo a mettere <strong>il</strong> giudice chiamato a decidere<br />

su una controversia sotto pressione senza che possa dare alle circostanze del<br />

caso la considerazione che meritano. “Fare presto”, dunque, ma anche “fare<br />

bene”.<br />

Il richiamo alla prevedib<strong>il</strong>ità, poi, ci ricollega al ruolo assegnato alla ragionevole<br />

durata nell’implementazione del rule of law, di cui si diceva in apertura.<br />

La prevedib<strong>il</strong>ità è un valore forte nel sistema di garanzie dei diritti fondamentali<br />

incentrato sulla Cedu: si ricordi che la giurisprudenza di Strasburgo<br />

nega la natura di norma giuridica a quelle previsioni, pur contenute<br />

nell’ordinamento positivo, che vengono applicate in modo incostante e, appunto,<br />

imprevedib<strong>il</strong>e da parte dei Tribunali nazionali.<br />

Quanto alle soluzioni proposte, <strong>il</strong> “Programma quadro” parte dall’acquis<br />

della Corte di Strasburgo nei giudizi relativi alla violazione dell’art. 6 Cedu<br />

ma si propone di andare oltre, osservando - come premesso sopra - che la<br />

norma convenzionale pone un limite minimo di accettab<strong>il</strong>ità e non può essere<br />

considerato un risultato del quale accontentarsi.<br />

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