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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

- l’iter processuale è condizionato da una serie incombente di vizi (incompetenze:<br />

per materia, per territorio, per funzione; inut<strong>il</strong>izzab<strong>il</strong>ità, nullità generali,<br />

nullità assolute, nullità relative, nullità a regime intermedio, nullità derivate)<br />

con conseguenze (regressione del processo, rinnovazione degli atti) che<br />

rischiano di trasformare <strong>il</strong> processo in un gigantesco gioco dell’oca, per cui<br />

ad un passo in avanti spesso fanno riscontro due passi all’indietro;<br />

se, dunque, si considera tutto questo, non dovrebbe destare nessuno stupore<br />

<strong>il</strong> fatto che i processi abbiano una durata non ragionevole e siano destinati<br />

in buona parte ad estinguersi per prescrizione del reato. Tanto più che i<br />

termini di prescrizione del reato sono stati costruiti e disciplinati in modo da<br />

favorire quest’esito del processo. Personalmente resto convinto che una delle<br />

prime riforme cui si dovrebbe por mano - per <strong>il</strong> buon funzionamento dei<br />

processi - sarebbe quella della revisione dell’istituto della prescrizione, da un<br />

lato facendo decorrere <strong>il</strong> termine non dalla data del commesso reato ma da<br />

quella in cui perviene o viene acquisita dall’autorità giudiziaria la relativa notitia<br />

criminis (modifica indispensab<strong>il</strong>e in tutti i reati della c.d. criminalità economica,<br />

in cui dalla data di commissione della condotta criminale a quella in cui<br />

se ne ha la notizia iscrivib<strong>il</strong>e nel registro previsto dall’art. 335 cpp passano<br />

talora degli anni) e dall’altro ancorandone, come in civ<strong>il</strong>e, <strong>il</strong> termine finale al<br />

momento della domanda e cioè al momento dell’esercizio dell’azione penale.<br />

Il prevedere ulteriori decorrenze nelle fasi e negli stadi successivi è solo<br />

un incentivo a tutte le possib<strong>il</strong>i (e legittime) manovre d<strong>il</strong>atorie e, quindi, a<br />

tutte le possib<strong>il</strong>i e immaginab<strong>il</strong>i impugnazioni.<br />

Se a tutto questo si aggiunge:<br />

- che sia nella fase delle udienze preliminari sia soprattutto nella fase dibattimentale<br />

<strong>il</strong> numero delle udienze che i giudici possono celebrare è nettamente<br />

inferiore a quello che gli stessi potrebbero tenere, ove fosse garantita<br />

la indispensab<strong>il</strong>e presenza del personale aus<strong>il</strong>iario;<br />

- che (sempre per l’assenza di personale aus<strong>il</strong>iario) molti decreti penali di<br />

condanna non possono essere pronunciati se non a distanza di mesi e talora<br />

di anni dalla richiesta del pubblico ministero;<br />

- che (sempre per la medesima ragione) la notifica del decreto penale di<br />

condanna avviene con ritardi tali da arrivare al limite della prescrizione del<br />

reato;<br />

- che (sempre a causa degli incombenti di carattere amministrativo) tra <strong>il</strong><br />

momento in cui viene emanata la decisione di primo grado e quello in cui si<br />

apre <strong>il</strong> dibattimento di appello passano almeno due anni;<br />

e se infine si considera che anche presso gli stessi uffici di Procura si creano<br />

“sacche” di arretrato dipendenti esclusivamente dal fatto che <strong>il</strong> personale<br />

amministrativo non riesce a “star dietro” al lavoro del magistrato, ma è<br />

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