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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

guendo l’esempio dei Paesi europei, che senza remore hanno conferito al<br />

giudice questi poteri. Il giudice civ<strong>il</strong>e uscito dalla tempesta delle normative<br />

di questi anni è ben diverso da quello rassegnato e deresponsab<strong>il</strong>izzato consegnatoci<br />

dalla novella del ’50, la quale consentiva ogni tipo di novità fino al<br />

momento delle conclusioni: è un giudice che ha chiara in mente l’esigenza di<br />

non far crescere <strong>il</strong> carico di ruolo, di non concedere rallentamenti ingiustificati,<br />

di indirizzare la soluzione della lite verso la transazione o verso una decisione<br />

stab<strong>il</strong>e. Peraltro le decisioni interlocutorie che dovessero incidere<br />

sull’esplicazione sostanziale del diritto di difesa potrebbero essere impugnab<strong>il</strong>i<br />

in sede di gravame o in limitati casi con reclami immediati. In questi limiti<br />

sarebbe ut<strong>il</strong>e anche <strong>il</strong> connesso recupero di collegialità, venuta meno<br />

con l’introduzione del giudice monocratico e purtroppo da rimpiangere<br />

quanto al percorso formativo dei giovani magistrati ed alla circolazione di<br />

esperienze giurisprudenziali, non sempre sufficientemente coltivate a livello<br />

di sezione.<br />

3. Trattazione, istruttoria e decisione della causa<br />

Le modifiche normative possib<strong>il</strong>i e quelle sollecitate dallo sforzo innovativo<br />

nelle prassi devono concernere anche le fasi che tradizionalmente costringono<br />

a pesanti ritardi nella definizione delle liti. L’assunzione di complesse<br />

consulenze tecniche e di lunghe prove testimoniali impongono di adottare<br />

gli accorgimenti più opportuni. Quanto alla consulenza tecnica, le<br />

regole dei protocolli hanno recepito le migliori prassi territoriali nel senso di<br />

scongiurare rinvii inut<strong>il</strong>i per controdeduzioni e di esaltare <strong>il</strong> contraddittorio<br />

prima del deposito della relazione, per evitare supplementi, chiamate a chiarimenti<br />

o comparizione delle parti onde affrontare punti che già la consulenza<br />

può in prima battuta risolvere. Ancora inadeguatamente valorizzato è<br />

l’istituto di cui all’art. 696 bis cpc, introdotto per favorire la conc<strong>il</strong>iazione di<br />

controversie per la cui definizione (stima del valore di beni da dividere o<br />

quantificazione di danni alla persona) sia sufficiente l’acquisizione di un elaborato<br />

tecnico. In questo caso, come sovente si è verificato, si registra una<br />

certa lentezza di penetrazione di istituti di nuovo conio nell’uso abituale,<br />

vuoi per le scarse richieste dei procuratori delle parti, vuoi perché gli stessi<br />

giudici adottano interpretazioni caute circa i limiti di praticab<strong>il</strong>ità dello strumento.<br />

Una riforma più decisa nella materia delle prove potrebbe giungere<br />

dall’adozione di sistemi di assunzione alla francese, cioè con delega ai legali<br />

delle parti, ma le cautele qui dovrebbero essere molte e i paletti legislativi<br />

dovrebbero tener conto di distorsioni e malcostume diffusi. Più credib<strong>il</strong>-<br />

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