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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

compito di applicare, attraverso l’interpretazione, le norme che quei valori<br />

riproducono!<br />

Taluni ritengono essere ormai alle spalle la stagione di riforma<br />

dell’ordinamento giudiziario.<br />

Non è proprio cosi!<br />

Indubbiamente occorre verificare “in concreto” gli effetti del complessivo<br />

impianto ordinamentale e, quindi, in tal senso va condivisa la necessità di<br />

una “moratoria” da parte della magistratura associata.<br />

Tuttavia per chi, come noi, è stato particolarmente critico verso la “f<strong>il</strong>osofia”<br />

di fondo della riforma, è oggi doveroso prestare attenzione alla necessità<br />

di interventi migliorativi, fortemente migliorativi, di istituti che allo stato<br />

ci sembrano forieri di gravi rischi per un valore fondante del sistema del b<strong>il</strong>anciamento<br />

tra i Poteri dello Stato.<br />

Invero, <strong>il</strong> principio del potere diffuso della giurisdizione, che deve appartenere<br />

ad ogni singolo giudice, nonché ad ogni magistrato dell’ufficio del<br />

pubblico ministero, oggi è a rischio di svuotamento sostanziale da un processo<br />

di “omologazione culturale”, che si manifesta anche attraverso <strong>il</strong><br />

“conformismo giurisprudenziale”, per effetto di alcuni interventi ordinamentali<br />

della riforma.<br />

In particolare, temiamo che i momenti di maggior tensione potranno venire:<br />

- dalla istituenda Scuola superiore della magistratura, così come concepita, e<br />

cioè come entità autonoma e separata dal Csm, caratterizzata dal pregnante<br />

ruolo propulsivo e di accentramento di competenze da parte del Ministro<br />

della Giustizia, tale da alterare, con tutta evidenza, gli equ<strong>il</strong>ibri costituzionali<br />

tra esecutivo e giudiziario;<br />

- dall’organizzazione delle Procure della Repubblica in direzione verticistica<br />

e gerarchica, che di fatto vanifica l’esercizio dell’azione penale come espressione<br />

del potere diffuso;<br />

- dal nuovo sistema di <strong>il</strong>leciti disciplinari, che sovrappone fattispecie processuali<br />

a fattispecie di mancanze deontologiche, e che ha accresciuto <strong>il</strong> ruolo<br />

ed i poteri del Ministro della Giustizia rispetto a quelli del Procuratore generale.<br />

Ci sembra assolutamente chiaro che la riforma nel suo complesso, attraverso<br />

alcuni suoi istituti in particolare, ha enfatizzato <strong>il</strong> ruolo del Ministro<br />

della Giustizia (espressione del Governo pro-tempore), ha marginalizzato,<br />

ed in alcuni casi azzerato, <strong>il</strong> ruolo del Csm (espressione dell’autogoverno dei<br />

giudici), alterando, in concreto, <strong>il</strong> delicato equ<strong>il</strong>ibrio tra potere esecutivo e<br />

potere giudiziario, così come è stato disegnato dal Costituente.<br />

Ci sembra, altresì, chiaro che i poteri e le competenze oggi assegnati al<br />

Ministro della Giustizia impongano una riflessione seria circa le conseguenti<br />

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