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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

- riordinare la magistratura onoraria in modo conforme all’assetto costituzionale,<br />

nel quale prevedere anche una limitata ridistribuzione delle competenze<br />

dal giudice professionale al giudice di pace.<br />

Ci auguriamo ed auspichiamo che, su tutti i temi dell’organizzazione, si<br />

riveli ut<strong>il</strong>e e proficuo <strong>il</strong> confronto con l’avvocatura, <strong>il</strong> cui ingresso nei Consigli<br />

giudiziari - insieme ai rappresentanti dell’università - salutiamo con piacere<br />

e fiducia nel rispetto del loro indispensab<strong>il</strong>e apporto all’affermazione<br />

dei diritti.<br />

7. Il giudice nella tutela multivello dei diritti<br />

L’art. 11 della Costituzione stab<strong>il</strong>isce, tra l’altro, che l’Italia «consente, in<br />

condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie<br />

ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni»: questa<br />

disposizione, come più volte ribadito dalla nostra Corte costituzionale, ha<br />

permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro<br />

ordinamento.<br />

Il nostro sistema giuridico non è quello interno, ma quello interno “più<br />

quello comunitario” o meglio quello interno in quanto compatib<strong>il</strong>e con<br />

quello comunitario; <strong>il</strong> che impone a tutte le istituzioni nazionali, al legislatore<br />

ma anche ai giudici, di adottare, nell’ambito delle proprie competenze, i<br />

provvedimenti necessari all’attuazione dell’obbligo di collaborazione sancito<br />

dall’art. 10 del Trattato dell’Unione europea per <strong>il</strong> perseguimento dei risultati<br />

giuridici voluti dal diritto sovranazionale.<br />

Come osservato dal giudice delle leggi nell’ordinanza del 15 apr<strong>il</strong>e 2008<br />

n. 03 che, per la prima volta, ha rimesso una questione pregiudiziale alla<br />

Corte di Giustizia - e che ha così evidenziato la straordinarietà dello strumento<br />

previsto dall’art. 234 del Trattato, come mezzo di integrazione indispensab<strong>il</strong>e<br />

nei rapporti fra ordinamento interno ed ordinamento comunitario<br />

- con la sottoscrizione dei Trattati di Roma, l’Italia è entrata a far parte di<br />

un sistema giuridico di nuovo genere, autonomo ma integrato con quello interno.<br />

Di questa realtà non può che prendersi atto nell’attività politica, così<br />

come in quella legislativa.<br />

E di questa realtà sono fortemente consapevoli i giudici che hanno realizzato<br />

che <strong>il</strong> dialogo tra le Corti assume un ruolo determinante nel perseguimento<br />

di un processo costituzionale di integrazione fra gli Stati membri.<br />

Da un lato, quindi, c’è l’obbligo per <strong>il</strong> legislatore di adeguare normativamente<br />

l’ordinamento interno a quello comunitario, per le ipotesi in cui le<br />

norme sovranazionali non siano dotate di efficacia diretta e richiedano,<br />

quindi, l’intervento legislativo; dall’altro lato, c’è l’obbligo del giudice diretto<br />

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