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Scarica il pdf - Associazione Nazionale Magistrati

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Un progetto per la giustizia<br />

Vorrei essere chiaro perché le prospettive da cui si affronta <strong>il</strong> problema<br />

possono essere diverse, spesso influenzate dal modo di concepire <strong>il</strong> ruolo<br />

della giurisdizione.<br />

Richiedere condizioni di lavoro accettab<strong>il</strong>i, scelta doverosa, non può assumere<br />

<strong>il</strong> mero significato di tutela del singolo perché sarebbe una scelta<br />

perdente e perché non terrebbe conto della complessità della funzione del<br />

magistrato, volutamente disciplinata e garantita nell’esercizio libero e autonomo<br />

dalla Carta costituzionale.<br />

Condizioni di lavoro idonee sono necessarie anche per garantire la giurisdizione,<br />

una funzione <strong>il</strong> cui esercizio <strong>il</strong> Costituente ha attribuita non a dipendenti,<br />

funzionari o burocrati, ma a magistrati autonomi e indipendenti in<br />

grado di assicurare l’attuazione dei diritti in modo professionalmente adeguato.<br />

Mi spiego meglio: <strong>il</strong> magistrato deve avere la possib<strong>il</strong>ità non solo di rendere<br />

un servizio in tempi rapidi ma anche in modo qualitativamente elevato:<br />

non una decisione a ogni costo, ma una decisione giusta; questo risultato<br />

può essere raggiunto non solo con la costante cura della propria professionalità<br />

ma anche usufruendo di condizioni di lavoro che consentano provvedimenti<br />

(non certo inut<strong>il</strong>mente dotti) meditati, approfonditi, studiati, cui sia<br />

dedicato <strong>il</strong> tempo necessario per giungere a una decisione che garantisca fino<br />

in fondo la tutela dei diritti in esame. Un giudice oberato di pratiche, con<br />

scadenze continue e con <strong>il</strong> rischio costante di un’azione disciplinare, rischia,<br />

ad esempio, di non essere in condizione di approfondire adeguatamente una<br />

interpretazione costituzionalmente orientata - complicata ma possib<strong>il</strong>e - o di<br />

studiare una questione di costituzionalità che potrebbe essere sollevata.<br />

Ben vengano, allora, tutti gli approfondimenti diretti a individuare gli<br />

standard medi di definizione degli affari cui è deputato <strong>il</strong> Csm ai sensi del<br />

d.lgs 160/2006. Il Consiglio, come sappiamo, è già intervenuto con la circolare<br />

del 4 ottobre 2006 affrontando in modo adeguato, se pur provvisoriamente<br />

per <strong>il</strong> breve tempo a disposizione, <strong>il</strong> tema, rinviando a un secondo<br />

momento un provvedimento più articolato e meditato, in grado di individuare<br />

standard medi di definizione articolati secondo parametri sia quantitativi<br />

sia qualitativi, in ragione della tipologia dell’ufficio, all’ambito territoriale<br />

e all’eventuale specializzazione 1.<br />

1 Individuati, salvo quanto previsto dalle disposizioni finali della presente circolare, dalla media<br />

statistica della produzione dei magistrati dell’ufficio di cui <strong>il</strong> magistrato sottoposto a valutazione fa<br />

parte ed assegnati a funzioni, sezioni e gruppi di lavoro omogenei a quest’ultimo, come desunta dalle<br />

statistiche ufficiali calcolate al 31 dicembre di ciascuno dei due anni precedenti rispetto ad ognuno<br />

degli anni in valutazione. Tali standard medi vanno, comunque, valutati unitamente ed alla luce: della<br />

complessiva situazione organizzativa e strutturale degli uffici; dei flussi in entrata degli affari; della<br />

qualità degli affari trattati, determinata in ragione del numero delle parti o della complessità delle que-<br />

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