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Raffaele Sabato<br />

magistrature 4 , dall’altro l’adozione di ovvie cautele istituzionali onde preservare<br />

<strong>il</strong> valore dell’indipendenza, che permane p<strong>il</strong>astro dello Stato di diritto.<br />

A coniugare tali esigenze può ritenersi destinata l’elaborazione di diverse istanze<br />

europee.<br />

Una seconda premessa può essere poi la seguente. Checché possa udirsi<br />

nel dibattito mediatico del nostro Paese, ove spesso l’uso del termine “funzionario”<br />

riferito al giudice ne vorrebbe sminuire l’indipendenza, è stata<br />

proprio, all’opposto, la transizione, che si va generalizzando in Europa, da<br />

una nozione di magistrato-funzionario a quella di magistrato-professionista,<br />

recepita dalla Costituzione italiana all’art. 101 co. 2 5 e che trova espressione<br />

anche nella nozione di “tribunale indipendente” di cui all’art. 6 Cedu, ad<br />

ampliare gli spazi per <strong>il</strong> riconoscimento di “peculiari” oneri comportamentali<br />

per <strong>il</strong> magistrato che - coerentemente con l’indipendenza della funzione -<br />

vanno sempre più assumendo consistenza prevalentemente deontologica,<br />

quali regole di trasparenza e best practices, la cui formulazione ed applicazione<br />

è garantita dalla stessa comunità giudiziale, anche attraverso organi di autogoverno<br />

6 , con una forte partecipazione dell’associazionismo dei magistrati 7 .<br />

4 Addirittura sul piano internazionale e comunitario: si pensi all’ampio dibattito in tema di responsab<strong>il</strong>ità<br />

civ<strong>il</strong>e dello Stato a seguito di atto giudiziario, scaturito dalla sentenza della Corte di giustizia<br />

del Lussemburgo nel caso Köbler c. Repubblica d’Austria del 30.9.2003 (su cui v. ad es. G. Alpa, La<br />

responsab<strong>il</strong>ità dello Stato per “atti giudiziari”, in Nuova giur. civ. comm., 2005, II, 1); in tale materia, <strong>il</strong> “contemperamento”<br />

tra responsab<strong>il</strong>ità ed indipendenza è dato, com’è noto, dall’imputazione della responsab<strong>il</strong>ità<br />

civ<strong>il</strong>e allo Stato, essendo prevista l’azione di rivalsa solo entro limiti assai rigorosi.<br />

5 Come ben esprime A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civ<strong>il</strong>e, Napoli, 1994, 11, “tramite” la<br />

professionalità si realizza la soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 co. 2 Cost.), costituendo<br />

la stessa professionalità la «fonte primaria di legittimazione democratica» dei giudici chiamati ad<br />

amministrare la giustizia in nome del popolo (art. 101 co. 1); espressione di queste scelte di fondo è la<br />

regola di selezione attraverso concorso di cui all’art. 106 co. 1, «garanzia di professionalità e solo indirettamente<br />

garanzia di indipendenza».<br />

6 Si veda, circa <strong>il</strong> ruolo degli organi di autogoverno della magistratura (anche) nella garanzia degli<br />

interessi degli utenti della giustizia, oltre che delle prerogative di indipendenza, <strong>il</strong> Parere n. 10 del<br />

Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje), significativamente intitolato proprio “Il Consiglio della<br />

Magistratura al servizio della società”, adottato <strong>il</strong> 23 novembre 2007, in www.coe.int/ccje.<br />

7 In ordine al ruolo dell’associazionismo giudiziario nella formulazione e nell’applicazione delle<br />

regole deontologiche, v. <strong>il</strong> Parere n. 3 del Consiglio consultivo dei giudici europei (Ccje), relativo a<br />

«principi e norme che regolano gli imperativi professionali applicab<strong>il</strong>i ai giudici, con particolare riguardo alla deontologia,<br />

ai comportamenti incompatib<strong>il</strong>i e all'imparzialità», adottato <strong>il</strong> 19 novembre 2002, in www.coe.int/ccje.<br />

Detto parere è direttamente ispirato al codice etico adottato dall’Anm italiana nel 1994, che, pur se<br />

emanato sulla base di una vicenda normativa peculiare del nostro Paese, ha rappresentato comunque<br />

<strong>il</strong> primo codice etico di una magistratura dell’Europa occidentale. Il Parere n. 3 del Consiglio consultivo<br />

è stato <strong>il</strong> primo testo dell’organismo in questione a ricevere attenzione pubblica. In particolare, in<br />

Francia sono state organizzate iniziative di diffusione del contenuto del Parere da parte dell’École nationale<br />

de la magistrature e dell’Institut des hautes études sur la justice. Al Parere n. 3 si sono richiamati, in<br />

Francia, i lavori della Commission de réflexion sur l’éthique dans la magistrature (denominata “Commission<br />

Cabannes”). Per tali ed ulteriori esiti, sia consentito rinviare a R. Sabato, L’evoluzione internazionale ed europea<br />

in tema di deontologia giudiziaria, in L. Aschettino, D. Bifulco, H. Epineuse, R. Sabato (a cura di),<br />

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