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vol I 685 [PDF] - Compagnia di San Paolo

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<strong>di</strong> <strong>San</strong> <strong>Paolo</strong>, rifacendosi ai decreti regi del 1853 e del 1878, pose tuttavia finealla questione ritenendo decadute le antiche Opere del soccorso e del depositoa favore dell’Educatorio duchessa Isabella.3. Le leggi al servizio-<strong>di</strong>sservizio delle opere pieMa quali erano le <strong>di</strong>sposizioni legislative alle quali facevano riferimentogli amministratori delle Opere pie <strong>di</strong> <strong>San</strong> <strong>Paolo</strong>? La legge che imponeva agliistituti <strong>di</strong> beneficenza <strong>di</strong> riconvertire i lasciti, il cui fine si riteneva ormai nonpiù utile alle esigenze della collettività, risaliva al 1890 ed era stata firmata daCrispi. La storia dell’assistenza in Italia ha però ra<strong>di</strong>ci più antiche, pur manifestandocostantemente una certa confusione e un carattere a tratti non deltutto precisati. In età contemporanea, la prima legge che tentò un rior<strong>di</strong>nodelle opere pie sul territorio italiano non ancora unificato venne promulgatail 24 <strong>di</strong>cembre 1836, sotto forma <strong>di</strong> e<strong>di</strong>tto emanato da Carlo Alberto re <strong>di</strong>Sardegna. Con essa furono istituiti i ricoveri <strong>di</strong> men<strong>di</strong>cità, centri <strong>di</strong> accoglienzaper persone povere, nati per rispondere ad esigenze <strong>di</strong> controllo socialepiuttosto che per un reale spirito <strong>di</strong> carità. Il Governo, infatti, non intendevaoccuparsi <strong>di</strong>rettamente dei meno abbienti, ma era interessato piuttosto adesercitare la propria vigilanza sul mondo dell’assistenza, nel quale le risorse a<strong>di</strong>sposizione erano considere<strong>vol</strong>i. Ci si limita pertanto a definire «le con<strong>di</strong>zionialle quali potranno erigersi ricoveri <strong>di</strong> men<strong>di</strong>cità nei Reali Domini <strong>di</strong> terraferma»,precisando che le varie amministrazioni comunali o le associazionicaritate<strong>vol</strong>i interessate «si sono mostrate <strong>di</strong>sposte a stabilire e mantenere aproprie spese tali case <strong>di</strong> ricovero» 18 .La legge del 1836 rispondeva a due necessità: da una parte si premuniva<strong>di</strong> togliere dalle strade tutti i men<strong>di</strong>canti; dall’altra si propose come un primotentativo <strong>di</strong> fare chiarezza nel variegato mondo delle opere pie. In entrambi icasi non fu l’interesse per la persona a <strong>di</strong>rigere l’intervento regio.dell’Educatorio: «Riteniamo che tale fusione sia avvenuta non tanto perché non vi fosseropiù giovani ‘traviate’ che <strong>vol</strong>essero mutar vita, quanto piuttosto perché, all’inizio del secoloscorso erano sorte in Torino altre istituzioni che offrivano tale genere <strong>di</strong> assistenza soprattuttoalle ragazze-madri […] ve<strong>di</strong>, ad esempio, l’istituto del Buon Pastore, fondato nel 1840dal marchese [sic!]Solaro della Margarita per la rieducazione delle giovani traviate e l’Operapia del Rifugio fondata nel 1822 per le giovani donne desiderose ‘<strong>di</strong> lasciare la strada delvizio’…» (Prola Perino, 1980, p. 34 e note).18AST, s.p., E<strong>di</strong>tti Regi, Periodo Francese, <strong>vol</strong>. 36, 29 ottobre 1836, p. 600. Il corsivo è adopera dell’autore.188

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