10.12.2012 Views

arte e beni culturali negli insegnamenti di giovanni paolo ii

arte e beni culturali negli insegnamenti di giovanni paolo ii

arte e beni culturali negli insegnamenti di giovanni paolo ii

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Valorizzazione: ogni attività <strong>di</strong>retta a migliorare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conoscenza<br />

e conservazione della documentazione archivistica e a incrementarne<br />

la fruizione.<br />

Versamento: l’operazione con la quale si trasferisce una p<strong>arte</strong> <strong>di</strong> archivio<br />

o l’intero archivio dalla sede <strong>di</strong> formazione a quella <strong>di</strong> conservazione<br />

temporanea o permanente.<br />

Titolo II<br />

TUTELA<br />

Capo I<br />

Conservazione<br />

Art. 3 – Inalienabilità<br />

Gli archivi <strong>di</strong> proprietà della Santa Sede sono inalienabili.<br />

Art. 4 – Obblighi <strong>di</strong> conservazione<br />

1. Gli archivi <strong>di</strong> proprietà della Santa Sede non possono essere smembrati,<br />

a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro originalità.<br />

2. Essi non possono essere utilizzati per usi tali da creare pregiu<strong>di</strong>zio<br />

alla loro conservazione o integrità fisica e culturale.<br />

3. Gli organismi <strong>di</strong> cui all’art. 1 hanno l’obbligo <strong>di</strong> provvedere alla<br />

sicurezza e alla corretta tenuta degli archivi correnti e <strong>di</strong> deposito, attenendosi<br />

ai criteri <strong>di</strong> formazione, gestione e conservazione dei documenti <strong>di</strong> cui<br />

alla presente legge, identificando i documenti riservati e segreti e assicurando<br />

altresì modalità uniformi <strong>di</strong> accesso interno ed esterno.<br />

4. L’Archivio Segreto Vaticano e gli organismi <strong>di</strong> cui all’art. 14 provvedono<br />

alla sicurezza e alla conservazione permanente e scientificamente<br />

or<strong>di</strong>nata degli archivi storici, consentendone la consultazione secondo<br />

quanto <strong>di</strong>sposto dalla presente legge.<br />

Art. 5 – Inamovibilità<br />

1. È vietata l’uscita definitiva dalle se<strong>di</strong> sottoposte alla giuris<strong>di</strong>zione<br />

della Santa Sede degli archivi <strong>di</strong> sua app<strong>arte</strong>nenza.<br />

2. Gli archivi storici app<strong>arte</strong>nenti alla Santa Sede non possono essere<br />

rimossi dal loro luogo <strong>di</strong> conservazione permanente. Tuttavia, per giuste<br />

ragioni e secondo le necessità, sarà possibile spostare la sede <strong>di</strong> conservazione<br />

permanente.<br />

3. È consentito lo spostamento temporaneo <strong>di</strong> singoli documenti nel<br />

caso gli stessi debbano essere sottoposti ad analisi e indagini <strong>di</strong>agnostiche,<br />

nonché a interventi <strong>di</strong> restauro da eseguire eventualmente all’esterno.<br />

983

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!