12.07.2015 Views

pobierz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

pobierz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

pobierz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

304 Raffaele Guido RodioNon è certo possibile in questa sede ripercorrere estesamente il percorso logicoargomentativodell’intuizione di Beccaria. Ma non ne si può tuttavia neppure nonevidenziare la portata estremamente innovativa che condusse in breve tempo – come fucostretto ad ammettere anche Hegel, il quale certo non concordava con la teorizzazionedi Beccaria 6 – ad una consistente riduzione dell’applicazione della pena di morte inEuropa (come è attestato all’epoca, tra gli altri, dalla legge toscana del 1786 e dallaIstruzione di Caterina II di Russia del 1765) 7 .A ben vedere, le concezioni illuministiche e post-illuministiche (con l’esclusionedella sola teoria contrattualistica), continuano ancora oggi a contrapporsi nel dibattitosulla pena capitale, coagulandolo sui due opposti versanti della concezione retributivae di quella preventiva della pena (o se si vuole, sulle concezioni etica ed utilitaristicadella stessa), seppure i termini della questione siano da considerare oggi ben più ampi 8 ,in relazione all’affinamento di ulteriori teorizzazioni sulla finalità della pena che,parzialmente discostandosi dalle due prevalenti sopra menzionate, tendono a rimarcaretalune specificità che vengono volta a volta utilizzate per legittimare o delegittimare lapena di morte (si allude ai concetti di pena – in generale – come espiazione, comeemenda o come difesa sociale) 9 .2. La normativa internazionale in materia di pena di morteSe si volesse procedere ad una catalogazione sistematica dei diversi ordinamentiin relazione al loro atteggiarsi nei confronti della pena di morte, potrebbe utilizzarsiquale criterio scriminante quello della eventuale presenza o meno di una espressaprescrizione normativa abolitrice della pena capitale.Da questo punto di vista deve anzitutto rilevarsi la attuale vigenza di numerosi testinormativi di tipo pattizio destinati ad operare a livello mondiale che, in modo più o menoesplicito, tendono ad una sostanziale limitazione dei casi di applicazione di tale pena.In tal senso depone certamente l’art. 3 della Dichiarazione universale dei dirittidell’Uomo del 10 dicembre 1948 che, pur non menzionando esplicitamente la pena di6 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto, nella edizione curata da V. Cicero, Rusconi, Milano1996, § 100, che insieme a I. Kant, Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, Utet, Torino 1956,p. 522, era notoriamente sostenitore della teoria retributiva della pena (che per Kant rappresentava addiritturaun imperativo categorico, finalizzato non alla prevenzione dei delitti, ma solo a rendere la doverosa giustizia).7 Su tali testi normativi finalizzati all’abolizione della pena capitale cfr. più diffusamente N. Bobbio,op. cit., p. 185.8 Un interessante riscontro della vivacità e complessità del dibattito in ordine alle diverse concezioni inmateria di pena di morte e, più in generale, sugli scopi e le finalità della pena, può essere rintracciato nellesedute dell’Assemblea Costituente italiana (in particolare in quella del 27 marzo 1947, il cui testo è pubblicatoin La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei Deputati,Roma 1976, vol. I, p. 712 ss.), sinteticamente riportate anche in: V. Falzone, F. Palermo e F. Cosentino, LaCostituzione della Repubblica italiana illustrata con i lavori preparatori e corredata di note e riferimenti,Mondadori, Milano 1976, p. 97 ss.9 Sulle quali non può non rinviarsi ancora una volta a N. Bobbio, op. cit., p. 195–194 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!