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420 Sebastiano Tafaroattraverso le varie figura di ombudsman 7 ), ed ha istituito il mediatore europeo conl’intento dichiarato di venire incontro alle istanze di giustizia dei cittadini europeiattraverso un organo in grado di recepirne le istanze e risolvere in tempi rapidi e pocoonerosi le pendenze verso gli organi della’unione 8 . In tal modo si è cercato di superarele difficoltà e la pesantezza del processo amministrativo.Ma a distanza di oltre un decennio la soluzione non sembra avere dato i fruttisperati e rimane ancora grande la difficoltà di tutela degli interessi dei cittadini dinanzialle istanze comunitarie.Resta comunque scoperto anche in sede comunitaria l’area delle cause correnti siapresso gli stati membri sia in sede comunitaria, dove, come si è detto, i giudici sonoarroccati in una torre d’avorio e sono arbitri di procedure totalmente nelle loro manie lontane dalle aspettative della collettività.La scelta e il ruolo dei giudici sono lontanissimi dai driteri e dalle modalità diquella che forse è stata la culla della democrazia rappresentativa assata sulla divisionedei poteri: gli USA. Lí vi è spesso il ricorso all’elezione popolare di alcuni giudiciassieme ad un ampio ricorso a giurie popolari, le quali esprimono il giudizio sullasituazione di fatto, assicurando la corrispondenza del giudizio del popolo nel modo diconsiderare i fatti e non vengono scelte dall’alto o in base ad astratte procedure concorsuali,bensí di comune intesa tra le parti del giudizio. Questo sistema certamente nonè perfetto né esente da critiche, ma il fatto che esistano giudici con carriere diversee diversi modi di accesso alla carica serve a limitare gli eccessi degli uni come deglialtri, cosí come la scelta concordata delle giurie servono a dare fiducia ai contendentie lasciano sperare che esse possano aspirare a soluzioni improntate ad equità e giustizia.In Europa non si può pensare di riformare il processo basandosi sul modellostatunitense, perché è troppo lontano dalla cultura e dall’etica dei nostri ordinamenti dicivil law.Resta tuttavia l’esigenza di superare l’attuale sitema processuale. Lo ha avvertitol’UE che ha posto in evidenza l’urgenza di assicurare l’accesso reale ad un giustizia7 Di esse mi sono occupato piú volte; rinvio a S. Tafaro, L’eredità dei “tribuni plebis”, [in:] Tradizioneromanistica e Costituzione, cur. M. Pia Baccari e C. Cascione, diretta da Luigi Labruna (vol. II, p. 1841–1880)Collana, Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana, Napoli 2006; S. Tafaro, Leradici. Proposte, [in:] L’avvocato Del Popolo Albanese, cur. A. Loiodice, S. Tafaro, N. Shehu, vol. 2, Torino2008, pp. 3–24; S. Tafaro, La herencia de los Tribuni Plebis, “Diritto@Storia” [riv. on line], 2008, n. 7– Nuova Serie; S. Tafaro, La herencia de los tribuni plebis, “Revista General de Derecho Romano”, 2008,n. 11; S. Tafaro, Continuidad de la función tribunicia, [in:] Estudios en homenaje a Mercedes Gayossoy Navarrete, cur. J. L. Cuevas Gayosso, pp. 353–375, Universidad Veracruzana 2009.8 Trattato di Maastricht (gli artt. 8D e 138E ai quali ha fatto seguito l’approvazione dello Statuto daparte del Parlamento europeo il 9.3.1994). Sul punto v. J. Sonderman, La difesa civica in Europa. Ruolo delMédiateur, [in:] Il difensore Civico: tutela e promozione dei diritti dell’uomo e di cittadinanza, Padova 1997,p. 31 ss. L’istituto, orientato principalmente allo smaltimento delle questioni pendenti o destinate ad esseresollevate dinanzi alla Corte di Giustizia, si propone come “organo di prevenzione e di composizione conciliativadei conflitti tra i cittadini e le istituzioni europee”. In tal modo diventa una sorta di una prima istanza diconciliazione, tendente a prevenire eventuali controversie. Cfr. L. Cominelli, Il mediatore europeo. Ombudsmandell’unione: prime osservazioni, “Sociologia del diritto” 2001, n. 1, p. 91 ss.

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