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Prelievo fiscale e emergenze ambientali447via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, e del principio “chi inquinapaga”.Nonostante l’impegno delle istituzioni comunitarie, non si è comunque giuntiall’istituzione di tributi ambientali di carattere comunitario, pur se non mancano propostee nonostante alcune modifiche apportate soprattutto alla disciplina delle accise.I principi comunitari richiamati hanno, tuttavia, sorretto e orientato la politica in materiadi fiscalità ambientale da parte degli Stati membri i quali hanno fatto ampio ricorsosia a tributi ambientali (in senso stretto e in senso ampio) sia a ecoincentivi. Pur nellaprofonda diversità delle esperienze dei diversi Stati è utile ricordare che, comuni appaionoalcune forme di prelievo, storicamente consolidate, aventi un qualche effettoambientale, sia pure indiretto (si pensi soprattutto alla tassazione dei rifiuti solidiurbani di origine non industriale – tra tassa e tariffa 24 – o a tributi che colpisconotalune produzioni e/o immissioni inquinanti come l’anidride solforosa o gli ossidi diazoto), In Italia, invece, fatta eccezione di qualche canone (si pensi a quello per ildisinquinamento delle acque) o tributo paracommutativo (la già ricordata TARSU/TIA) il ricorso a tali forme di prelievo non è ancora diffuso; solo l’imposta sul conferimentoin discarica dei rifiuti viene comunemente definita ecotassa 25 avendo una marcatacaratterizzazione in senso ambientale sia con riguardo alla fattispecie imponibileche alla destinazione di parte del gettito.Altri tributi, pure introdotti hanno avuto vita breve come ad esempio l’imposta suisacchetti in plastica o il contributo sul riciclaggio del polietilene vergine, entrambisoppressi a seguito della previsione dell’obbligo di conferimento nel consorzio obbligatorioper il riciclaggio dei beni in polietilene 26 o la stessa carbon tax.Altri ancora, per quanto istituiti, hanno avuto vita difficile come l’imposta regionalesulle emissioni sonore degli aeromobili, introdotta in favore delle Regioni mapraticamente disapplicata e persino i tributi sardi sul turismo, quali quella sulle plusvalenzedei fabbricati adibiti a seconde case, dell’imposta regionale sulle seconde case ad24 Sulla tassa rifiuti, si consenta il rinvio alla mia voce Tassa per la raccolta dei rifiuti in Digesto IV.,Torino 1997. Sul passaggio dalla TARSU alla TIA, tra gli interventi più recenti, cfr. A. Stagnaro, Tassa per losmaltimento dei rifiuti solidi urbani, “Dir. e Prat. Trib.” 2008, I, p. 1279 e ss.; A. Vozza, Dalla Tarsu allaTIA, “Corr. Trib.” 2008, n. 17, p. 1368 e ss.; A. Spazi, Il passaggio da tassa a tariffa rifiuti, “Aziend Italiatributi” 2008, p. 165 e ss.; E. Righi, Tariffa di igiene ambientale e Costituzione, “Dir. e Prat. Trib.” 2007, II,p. 593 e ss.25 Cfr. M. Aulenta, Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, [in:] A.A.V.V., Trafficotran frontaliero dei rifiuti, Bari 2009, p. 189, secondo cui attraverso tale tributo viene incentivata la propensionedegli operatori a ridurre l’inquinamento da sversamento di rifiuti tal quali e dall’altro le opere pubblichee le ricerche aventi finalità ambientali, tendenti alla diminuzione del quantitativo da sversarsi in discarica. Cfr.anche F. Menti, Ambiente e imposizione tributaria. Il tributo speciale sul deposito dei rifiuti, Padova 1999, p.3, per il quale “secondo la ratio del tributo, si verificherebbe una minore produzione dei rifiuti semplicementeassumendo a presupposto dell’imposizione la quantità che viene deposita in discarica. Assoggettando, infatti,ad imposizione la quantità di rifiuti nel momento del smaltimento in discarica dovrebbe crearsi una situazionesfavorevole alla produzione e, quindi, una riduzione di questa”.26 Sul punto cfr. ampiamente F. Giampietro, Sacchetti in plastica: addio?, “Corrr. giur.” 1987, p. 1089;E. Zecca, Osservazioni giuridiche economiche sull’imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica, istituitadall’art. 1, 8° comma, legge 475/1988, “Riv.giur.amb.” 1990, p. 479 ss.

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