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Giudici e mediazione417Rispetto alle prospettive che ne discendono non mi pare che si possano giustificaregiudici, come quelli attuali, avulsi dall’esperienza, che si ritengano chiamati adapplicare soluzioni giuridiche frutto delle loro elaborazioni, in nome di una tecnicarigorosa ancorché avulsa dal contesto storico, socio-economico.La storia ha distinto i “conoscitori del diritto”, soprattutto la dottrina, dai giudici.Nelle esperienze contemporanee i giudici finiscono per essere essi stessi dottrina, per ilfatto che le decisioni delle Corti di Cassazione o delle Corti Supreme sono assuntecome fonte d’interpretazione autentica del diritto, che finisce per proporsi essa stessacome fonte del diritto; anzi proprio in ámbito europeo, dove la divisione dei poteri è unpostulato piuttosto illusorio, dato che la maggior parte degli atti e delle leggi provengonoo dagli Stati membri o dagli Organi dell’Esecutivo (Consiglio e Commissioni) 1 ,è acclarato che sia fonte di diritto la Corte di Giustizia 2 .Oggi ci scontriamo con l’inadeguatezza della dottrina della separazione dei poteri,che appare del tutto inadeguata e, anzi, fuorviante e fonte di astrattezze ed abusi.Invero, come ho spesso sostenuto, la presunta divisione dei poteri 3 ha consentitoe consente il prevalere di “poteri forti ed arbitrari” e causa l’estraniazione del singolocittadino, generando una crisi esponenziale del modello di “democrazia rappresentativa”,che permea le Costituzioni degli Stati dell’Occidente. Da tempo un’onda di scetticismocoinvolge (lo ripeto) non solo i Governi, ma anche i Parlamenti e la Magistratura.Ciononostante raramente si cercano nuove strade, che possano ridare fiduciae credibilità ai cittadini e più in generale agli uomini, o si approfondisce l’analisi delle1 Il punto balza subito agli occhi considerando le fonti del diritto comunitario. In esse le cosiddettenorme primarie del diritto comunitario sono costituite in primo luogo dalle norme convenzionali, contenutenei Trattati istitutivi della Comunità e negli accordi internazionali successivamente stipulati, al fine di modificarli(in particolare: il Trattato istitutivo della Comunità europea o Trattato di Roma, che è stato, come è noto,più volte integrato e modificato ed è quindi necessario fare riferimento al testo c.d. “consolidato”, comprensivodelle novelle apportate dai Trattati di Maastricht, Amsterdam e Nizza; l’Atto Unico europeo del 1986(entrato in vigore il 1 o luglio 1987); il Trattato sull’Unione europea o Trattato di Maastricht del 1992 (entratoin vigore il 1 o novembre 1993); il Trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore il 1 o maggio 1999); ilTrattato di Nizza del 2000 (entrato in vigore il 1 o febbraio 2003); il Trattato di Adesione dei dieci nuovi Statimembri del 2003 (entrato in vigore il 1 o maggio 2004); il Trattato di Adesione di Romania e Bulgaria del2005 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007). A queste norme si affiancano quelle (dette di diritto derivato),i regolamenti CE e le Direttive del Consiglio o della Commissione (atti normativi); le decisioni della Commissioneo del Consiglio (atti il cui carattere normativo è discusso); le raccomandazioni CE ed Euratom (atti nonvincolanti); i pareri (atti non vincolanti, ma comunque idonei a creare diritto). Si devono, inoltre, menzionarei c.d. “ atti atipici”, quali le risoluzioni e le dichiarazioni del Consiglio, ovvero le decisioni prese in seno alConsiglio, ai quali vanno affiancate le decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislativee regolamentari degli Stati membri (art. 34, par. 2, lett. b TUE) e le decisioni aventi qualsiasi altro scopocoerente con gli obiettivi della cooperazione giudiziaria in materia penale, escluso qualsiasi ravvicinamentodelle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (art. 34, par. 2, lett. c TUE).2 È opinione concorde che possano assumere valore normativo la decisioni ed i pareri e che le sentenzedella Corte di Giustizia (o del Tribunale di primo grado) finiscono per rivestire efficacia diretta negli ordinamentidegli Stati membri, assumendo, quindi, il carattere fonti del diritto comunitario, poiché l’interpretazionedi una norma comunitaria, resa in una pronuncia della Corte di Giustizia, ha carattere di sentenza dichiarativadel diritto comunitario.3 Presente in quasi tutti gli Stati che si dichiarano “democratici” e visto addirittura come la cartina ditornasole della democraticità di uno Stato.

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