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Pena di morte307A fronte di una sostanzialmente unanime condanna (più o meno esplicita) 13 ,a livello costituzionale, della pena di morte 14 , l’esame delle Costituzioni vigenti evidenziatuttavia la persistenza di talune aree di “opacità” di sicuro incompatibili con leespresse dichiarazioni di inviolabilità della vita umana, quali il mantenimento dellapena capitale nei casi di reati commessi in periodo di guerra o comunque riferiti adattività militari 15 .Un dato che comunque pare accomunare i testi costituzionali europei – con l’eccezionedi quelli più risalenti nel tempo 16 – è rinvenibile nel rapporto che è possibileindividuare tra abolizione della pena di morte e tutela del diritto alla vita e dichiarazionedella sua inviolabilità; rapporto che non solo va rafforzandosi sempre più nel costituzionalismoeuropeo, ma che costituisce un tratto differenziale non indifferente rispettoad altri sistemi (come quello statunitense) nei quali la persistenza della pena capitalesembra legata ad una concezione più strettamente retributiva della sanzione intesa neisuoi aspetti più generali (come pare confermare anche il particolare accento posto dallecostituzioni europee sull’elemento della rieducazione del reo 17 e sul problema deglierrori giudiziari e della possibilità della loro riparazione).A ciò si aggiunga, poi, l’ulteriore elemento della correlazione tra abolizione dellapena di morte e divieto di applicazione di pene o trattamenti crudeli o degradanti,anch’essa diffusamente esplicitata in numerosi testi costituzionali europei 18 .Sotto un diverso profilo, peraltro, non può omettersi di sottolineare come anche inquei paesi dell’Unione che hanno conservato qualche ipotesi residuale di previsione dipene capitali, di fatto tali ipotesi non risultano realizzate da un arco di tempo ultracinquantennale;potendosi così classificare tutti i sistemi europei come sostanzialmenteabolizionisti (de facto) rispetto alla pena di morte, indipendentemente dallo formulazionidei loro testi costituzionali, che potrebbero indurre a qualificarli, ove testualmenteconsiderati, come “mantenitori per reati eccezionali” della pena in questione.13 Mentre quasi tutte le Costituzioni europee, infatti, stabiliscono in modo esplicito e diretto l’abolizione,nei relativi sistemi, della pena di morte (come avviene nel caso dell’art. 85 della Costituzione austriaca,dell’art. 18 di quella del Lussemburgo, dell’art. 4 cap. 2 di quella svedese o dell’art. 114 di quella olandese), innumerosi testi costituzionali continuano a sopravvivere disposizioni che –seppure nelle limitatissime ipotesipreviste dalle leggi militari in tempo di guerra– comunque legittimano l’applicazione della pena capitale(com’è per l’art. 27, comma 4, della Costituzione italiana o per l’art. 15 di quella spagnola).14 Peculiare è il caso della Costituzione belga, che all’art. 18 non solo abolisce espressamente “la penadi morte contro i civili”, ma ne stabilisce altresì l’impossibilità di reintroduzione in futuro.15 Per una esaustiva disamina della pena di morte per i reati militari nell’ordinamento italiano cfr.P. Stellacci (aggiorn. G. Mazzi), Sanzione III. Sanzione penale militare, [in:] Enc. Giur. Treccani, Treccani,Roma 1992, ad vocem.16 Si allude alla Costituzione austriaca, modificata da ultimo nel 1929 ed a quella del Lussemburgo del1868.17 Cfr. in proposito il 3° comma dell’art. 27 della Costituzione italiana.18 Il profilo costituzionale della pena di morte nei diversi paesi costituisce l’oggetto del dettagliatodocumento Constitutional Prohibitions of the Death Penalty redatto dal Segretariato Internazionale di AmnestyInternational, il cui testo può essere letto nel sito internet di tale organizzazione. Per una dettagliataillustrazione dei testi costituzionali europei non può non rinviarsi a E. Palici di Suni Prat, F. Cassella,M. Comba, Le Costituzioni dei Paesi dell’Unione Europea, Cedam, Padova 2001.

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