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448 Antonio Uricchiouso turistico l’imposta sull’attracco di imbarcazioni da diporto e aeromobili sono statedichiarate illegittime rispettivamente dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia.Come efficacemente evidenziato 27 , di fronte ad alcuni tributi che si distinguonoper le novità strutturali e per la particolare attenzione ai problemi dell’ambiente, sta unsistema fiscale che nel suo complesso non riconosce come importante la questioneambientale, relegando la stessa tutela del’ambiente (e cioè l’evoluzione extrafiscale deltributo) ad un ruolo meramente secondario ed eventuale, ma centrale nelle scelte intema di fiscalità.Più significative le esperienze di altri Paesi europei come ad esempio la Spagna(dove trovano applicazione sia su base nazionale che locale una cinquantina di tributiecologici) e i Paesi scandinavi (soprattutto Svezia e Finlandia che hanno da tempointrodotto una sorta di accisa verde per contrastare le emissioni nocive di Co2 ). Allostudio da parte del governo olandese è il progetto di istituzione di un’imposta suichilometri percorsi dalle autovetture la cui misurazione dovrebbe avere luogo attraversoGPS . Deludente invece l’esperienza della Francia dove è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’imposta sul consumo di tutte le sostanze fossili (carbone,petrolio, gas, gpl) che avrebbe dovuto trovare applicazione già a partire dal 2010 neiconfronti di imprese e famiglie.Appare evidente che qualsivoglia nuova forma di imposizione presuppone sceltedi carattere condiviso nella comunità internazionale ed europea, sia per il carattereglobale del fenomeno, sia per impedire l’utilizzo di tecniche elusive o evasive. L’adozionedi modelli condivisi di tributi in ambito internazionale e comunitario consentirebbe,peraltro, la definizione di criteri di collegamento uniformi e di delimitazionedella sovranità impositiva dei diversi Stati anche su base convenzionale. E’ utile comunquericordare che, in ambito comunitario, qualunque forma di prelievo immaginatadeve essere comunque conforme e rispettosa dei principi e delle libertà previste nelTrattato ed in particolare di quelli della libera circolazione delle merci e di non discriminazione28 .A ciò va aggiunto che, sia con riguardo ai tributi già esistenti e da tempo sperimentati,sia con riguardo a tributi di nuova istituzione, la dimensione lecita o illecitadell’attività svolta, anche in rapporto all’ambiente, resta esterna rispetto alla fattispecieimponibile.E’ di tutta evidenza come i costi sempre più ingenti impiegati per controllare,contrastare e reprimere danni all’ambiente debbano essere coperti attraverso la fiscalità27 Così F. Gallo, F. Marchetti, I presupposti della tassazione ambientale, p. 148, i quali auspicano unamaggiore attenzione sul tema e invitano “il legislatore perché disciplina la materia con maggiore coerenza,visione d’insieme e soprattutto migliore comprensione dei fenomeni oggetto di imposizione”.28 Cfr. N. Pennella, La tassazione sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti, p. 160, il quale si interroga“sulla compatibilità col diritto comunitario primario o secondario di oneri in capo ai notificatori di trasportointraCEE a titolo di corrispettivo per la garanzia statale per la reintroduzione dei rifiuti illecitamente trasportatiovvero a titolo di misure di compensazione per la promozione della libera circolazione” anche al fine di“prospettare soluzioni de iure condendo”.

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