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Pena di morte305morte, tuttavia assume una chiara posizione tendenzialmente abolizionista nel momentoin cui afferma che “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezzadella propria persona”, in tal modo esaltando un valore (il diritto alla vita) certamenteincompatibile con l’ulteriore sussistenza della pena in questione.In termini parzialmente diversi si pone, invece, la successiva Convenzione europeadei diritti dell’Uomo del 4 novembre 1950, il cui art. 2, pur ribadendo che “ildiritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge”, purtuttavia continua a consentirela pena di morte nella parte in cui dispone che “nessuno può essere intenzionalmenteprivato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da untribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena” 10 .Per quanto attiene il settore della pena di morte in tempo di guerra (e non di pace,diversamente dai testi normativi appena citati), è tuttora vigente la III Convenzione diGinevra del 1949, i cui artt. 100, 101 e 107 disciplinano in modo sufficientementeanalitico e dettagliato i casi di applicazione di tale pena e le garanzie proceduraliminime necessarie.Il concetto del rispetto del diritto alla vita è ulteriormente ripreso ed approfonditodal Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall’Assemblea Generaledell’O.N.U. il 16 dicembre 1966 (ed entrato in vigore il 23 marzo 1976), che all’art. 6stabilisce che “il diritto alla vita è inerente alla persona umana”, “deve essere protettodalla legge” e “nessuno può essere arbitrariamente privato della vita”. In ogni caso,“nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può esserepronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momentoin cui il delitto fu commesso” (comma 2) e comunque “una sentenza capitale non puòessere pronunciata per delitti commessi da minori di 18 anni e non può essere eseguitanei confronti di donne incinte” (comma 6) 11 .Sebbene in termini più programmatici che precettivi, anche la Convenzione interamericanadei diritti dell’Uomo del 1969 (entrata in vigore nel 1978) delimita ulteriormentei limiti di applicazione della pena capitale, statuendone l’inapplicabilità “peri reati politici” (comma 4 dell’art. 4), per “i minori di 18 anni o gli anziani oltre i 70anni [...] o le donne incinte” (comma 5 dell’art. 4) e, in sostanziale applicazione dellarisoluzione O.N.U. 2393/1968, introduce una moratoria delle esecuzioni già comminatestabilendo (all’art. 4, comma 6) la non irrogabilità della pena di morte “in attesa diconoscere la decisione dell’autorità competente in merito alla richiesta del condannato”di amnistia, di grazia o di commutazione della pena.Ed un ulteriore passo in avanti è operato dal Consiglio Economico e Sociale(Ecosoc) dell’O.N.U. con la Risoluzione 1984/50 della primavera del 1984 con la10 Deve in proposito ricordarsi, in ogni caso, che tale disposizione è stata radicalmente modificata dalVI Protocollo alla Cedu promulgato nel 1983 (ed entrato in vigore nel 1985), il cui art. 1 ha sancito in modonetto ed inequivocabile che “la pena di morte sarà abolita. Nessuna persona sarà condannata a tale penao subirà esecuzione”, così stabilendo per la prima volta a livello internazionale l’abolizione della pena dimorte in tempo di pace.11 Un riepilogo sintetico ma efficace della legislazione internazionale in materia di pena di morte puòessere letto nel sito [online] .

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