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306 Raffaele Guido Rodioquale, da un lato, si ribadisce la possibilità di comminare la pena di morte “solo peri crimini più gravi” (con l’esclusione, in ogni caso, “dei reati non commessi intenzionalmente”);dall’altro, si escludono dalla applicazione di tale pena le persone “minoridi 18 anni al momento del reato”, “le donne incinte, le puerpere ed i malati di mente”(par. 3). I criteri di inapplicabilità della pena capitale vengono peraltro estesi non solosotto il profilo soggettivo, ma anche sotto quello oggettivo, prevedendosi che la penacapitale possa essere comminata “solo quando la colpevolezza di un imputato siabasata su prove chiare e convincenti che non lascino spazio a ricostruzioni diverse deifatti” (par. 4) e possa essere eseguita solo “dopo che la sentenza sia passata in giudicato”(par. 5) e non siano “in corso processi d’appello o richieste di grazia o di commutazionedella pena” (par. 8). In ogni caso, ove si giunga alla effettiva esecuzione dellasentenza, “al condannato debbono essere inflitte le minori sofferenze possibili” (par. 9).Da ultimo, in ordine temporale, non può poi mancare il richiamo alla Carta deidiritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 la quale, pur nei suoi limiti diapplicazione territoriale (limitati alla sola Unione) e di cogenza normativa 12 , ha portatoun indubbio passo in avanti – almeno, per ora, quale strumento di orientamentoermeneutico per l’interprete – verso la tutela dei diritti umani, stabilendo in modoinequivoco all’art. II-62 che “ogni persona ha diritto alla vita” e che “nessuno puòessere condannato alla pena di morte, né giustiziato” (oltre alla proibizione della applicazionedella tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti, come stabilito dalsuccessivo art. II-64).3. La pena di morte nei sistemi giuridici europeiNel quadro generale della normativa internazionale sopra richiamata devono collocarsi,poi, le distinte situazioni degli ordinamenti costituzionali dei singoli Stati. Nonessendo possibile, per ovvi motivi, soffermarsi in questa sede in modo puntuale su tuttii diversi sistemi, l’analisi sarà limitata a sottolineare i più rilevanti punti di convergenzae le eventuali più significative divergenze rispetto a questi ultimi.12 E’ nota, infatti, la non concordanza, in dottrina, in ordine alla efficacia prescrittiva delle disposizionicontenute nella Carta europea dei diritti dell’Uomo, proclamata a Nizza il 7.12.2000. Sul punto cfr., tra i tanti,R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), L’Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentalidell’Unione europea, Il Mulino, Bologna 2001; J.A. Carrello Salcedo, Note sul significato politicoe giuridico della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, [in:] Riv. dir. com. europ., 2001, p. 23 ss.;M. Cartabia, L’efficacia giuridica della Carta dei diritti: un problema del futuro o una realtà del presente?,[in:] Quad. cost., p. 423 ss.; M.P. Chiti, La Carta europea dei diritti fondamentali: una carta di caratterefunzionale?, [in:] Riv. trim. dir. pubbl., 2002, p. 1 ss.; G.F. Ferrari (a cura di), I diritti fondamentali dopo laCarta di Nizza, Giuffrè, Milano 2002; L. Ferrari Bravo, F.M. Di Maio, A. Rizzo, La Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, Giuffrè, Milano 2001; S. Ninatti, Verso una costituzionalizzazione deiTrattati?, [in:] Quad. cost., 2001, p. 224 ss.; G. Rivosecchi, La Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea tra codificazione sui generis e diritto previgente, [in:] Rass. dir. pubbl. europ., 2002, p. 63 ss.;A. Weber, II futuro della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, [in:] Riv. it. dir. pubbl. com.,2002, p. 32 ss.

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