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pobierz - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski

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308 Raffaele Guido RodioAl di fuori dell’Unione, ma sempre nell’ambito del continente europeo, alla generaletendenza abolizionista della pena capitale – riscontrabile in modo particolarmenteevidente a partire dagli anni ’80 – si contrappone ancora qualche sacca di resistenzaquale quella dell’Albania e della Lettonia (seppure solo per reati eccezionali), dellaBielorussia e della Russia (quest’ultima, comunque, con una moratoria ormai ultradecennaledelle esecuzioni).4. L’esperienza della common law statunitenseUn dibattito parzialmente diverso e peculiare si è invece sviluppato – ed è tuttorain corso – nella common law statunitense. In tale sistema la pena capitale è tuttoraprevista non solo a livello federale (sia per reati contemplati dalla Legge federalemilitare, sia per altri 42 crimini, quasi tutti riconducibili all’omicidio), ma anche dallalegislazione di ben 38 stati sui 50 della federazione, per reati anche diversi dall’omicidio(quali stupri di minori, spionaggio, sequestro di persona).Il nodo centrale oggetto di discussione – specie nella giurisprudenza della CorteSuprema degli Stati Uniti – è costituito dalla individuazione dei limiti di operativitàdell’VIII Emendamento alla Costituzione (che proibisce sanzioni “eccessive”, “crudelied inusuali” 19 ), in relazione al quale la stessa Corte ha riconosciuto (già nel caso Tropv. Dulles, 356 U.S. 86 [1958]) che “il concetto basilare sotteso all’VIII Emendamentoè nient’altro che la dignità dell’uomo” e che tale disposizione “deve essere interpretatain relazione alla evoluzione dei livelli di rispetto dei valori umani che segnano ilprogresso di una società in maturazione”.Proprio un’interpretazione estensiva dell’VIII Emendamento (in correlazione anchecon il XIV) aveva condotto la Corte nei primi anni ’70 (caso Furman v. Georgia,408 U.S. 238 [1972] a ritenere la pena capitale non conforme al dettato costituzionalenella misura in cui la stessa fosse conseguenza di una eccessiva discrezionalità lasciatadagli Statutes alle giurie nella scelta ed applicazione della pena.Senonchè, neppure quattro anni dopo la Corte aveva ritenuto di ritornare suipropri passi, con una sofferta e contrastata decisione (caso Gregg v. Georgia, 428 U.S.153 [1976]) nella quale – proprio con riferimento nuovamente allo statutory systemdello Stato della Georgia, nella sua nuova formulazione dopo gli emendamenti apportatia seguito della decisione del citato caso Furman – aveva ritenuto la pena di mortecompatibile con il sistema costituzionale, purchè conseguente ad un processo nel qualesi fossero attentamente vagliate le circostanze attenuanti ed aggravanti del caso e aduna decisione nella quale fossero stati adeguatamente ponderati e comparati i casiprecedenti. In sostanza, in quella sentenza i caratteri “retributivo e deterrente rispettoa crimini capitali futuri” erano stati individuati come “lo scopo principale assolto dalla19 L’VIII Emendamento impone, infatti, che “Excessive bail shall not be required, nor excessive finesimposed, nor cruel and unusual punishments inflicted”.

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