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Giudici e mediazione423giunta consapevolezza che le difficoltà di accesso alla giustizia in campo civilee commerciale ledono diritti fondamentali e possono essere non meno devastanti diuna condanna penale. L’UE, con questa direttiva, si fa carico dell’esigenza di assicurareun giudizio di equità a parti che possono avere peso e capacità di organizzarsi nelprocesso molto differenti 11 .3. ProposteSarà quella suggerita dall’Ue la strada giusta? C’è da dubitarne. Quello che staseguendo alla direttiva europea dimostra che i governi intendono la mediazione nontanto come via sostitutiva dell’attuale sistema giudiziaria, quanto come forma perassicurare maggiore celerità al processo, purché vi sia l’accordo delle parti a volerericorrere alla mediazione. In tal modo si è del tutto eluso il nodo di fondo, il qualeconsiste nelle disfunzioni del sistema giudiziario e nei paradossi, enunciati, di giudicantiche possono essere del tutto staccati dal concreto dell’esperienza e dal popolo, innome del quale esercitano un potere mai conferito loro dal popolo.Prendo ad esempio quello che è accaduto in Italia. Con legge la legge n. 69 del 18giugno 2009 si inteso dare attuazione alla direttiva dell’UE, in materia di mediazionefinalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dando delega alGoverno, il quale, con successivo decreto legislativo 28/03/ 2010 12 ha introdotto ladifendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spesedello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. Articolo 48. Presunzionedi innocenza e diritti della difesa. 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezzanon sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. 1. Nessuno può esserecondannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reatosecondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave diquella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione delreato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. 2. Il presentearticolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, almomento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte lenazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Articolo 50. Diritto di nonessere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. Nessuno può essere perseguito o condannato per unreato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitivaconformemente alla legge.11 In casi sempre piú numerosi il commercio ed i contratti investono privati e grandi imprese ed è ovvioche queste ultime dispongono di avvocati e di mezzi molto superiori ai privati, avendo per ciò stesso maggioriprobabilità di prevalere davanti ai Tribunali.12 Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009,n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. IlPresidente della Repubblica omissis: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delpresente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzoimparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per lacomposizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazionerimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del serviziomedesimo; c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazio-

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