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Prelievo fiscale e emergenze ambientali445L’azione inquinante si traduce così in un costo aziendale, tanto più elevato, quantomaggiore è il danno producibile. Espresso, per la prima volta, dalla Dichiarazionesull’ambiente umano, approvata il 16 giugno 1972 dai Capi delle centodieci delegazionipartecipanti alla Conferenza dell’ ONU tenutasi a Stoccolma, il principio del “chiinquina paga” 19 ha ispirato l’evoluzione della disciplina comunitaria in materia ambientale,legittimando strumenti riparatori-risarcitori e prelievi sia extratributari chetributari 20 commisurati agli effetti dell’inquinamento prodotto o agli esborsi da sopportarneper eliminare i predetti effetti. Nel Programma d’azione per la protezionedell’ambiente del 17 aprile 1973, la Commissione europea, ha stabilito che “qualsiasispesa connessa alla prevenzione e all’eliminazione delle alterazioni ambientaliè a carico del responsabile”, introducendo una sorta di responsabilità oggettiva a caricodi chi ha il controllo dell’attività all’origine del danno. Con la firma, nel 1992, da partedegli stati membri e l’entrata in vigore il primo novembre del 1993 del Trattato diMaastricht sull’unione europea, e successivamente del Trattato di Amsterdam, la protezioneambientale venne elevata a politica dell’UE, riconoscendole un ruolo integratocon le altre politiche ed addirittura prioritario. Il Trattato modifica sostanzialmente iltitolo VII dell’Atto unico europeo, introdotto solamente cinque anni prima, e gli articoli2 e 3, ma in generale apporta modifiche a tutte le disposizioni in materia di tutelaambientale 21 . Il titolo VII dell’ Atto unico europeo, attualmente titolo XIX, è stato18 Cfr. P. Selicato, Imposizione fiscale e principio “chi inquina paga”, “Rass. Trib.” 2005, p. 1161,“il quale ricorda che la prima formulazione del principio può essere fatta risalire alla raccomandazione OCSEC(72) 128 del 26/5/1972, secondo la quale all’inquinatore devono imputarsi i costi della prevenzione e delleazioni contro l’inquinamento al fine di mantenere l’ambiente in uno stato accettabile e che già nella leggefrancese n°1245 del 16/12/1964 veniva espressa compiutamente la formula “chi inquina paghi e chi depuraviene aiutato”.19 Sul punto cfr. M. Meli, Le origini del principio “chi inquina paghi” ed il suo accoglimento da partedella comunità europea, “Riv. Giur. Amb.” 1989, p. 217 ss.; idem, Il principio comunitario “chi inquinapaga”, Milano 1996, p. 89.20 Evidenziano J. Malherbe, C. Van Vyve, [in:] Environmental taxation: the Belgian experience,“Riv.dir.trib. internaz.” 2005, p. 61, “When a Member State or one of its subdivisions applies the polluterpays-principle,the tax rate applied will depend from the answer to the question for what the polluter ispaying. If the tax is meant to make the polluter bear the costs for the prevention and control of pollution, thetax could be aimed at merely recovering the specific, marginal costs of prevention and control. In that event,a less ambitious environmental objective will be attained. The tax rate can, however, be higher, on the groundthat the complete behavior of the polluter should be corrected and that all costs of realizing a specificenvironmental objective should be recovered from the polluter (for e.g. the restoration of the whole environment)”.21 L’articolo 2 dispone infatti “La comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della comunità,mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazionedelle politiche comuni, di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato, e sostenibile, delleattività economiche, un elevato livello di protezione ed occupazione sociale, la parità tra uomini e donne, unacrescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici,un elevato livello di protezione dell’ambiente, ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramentodella qualità e del tenore della vita, la coesione economica e sociale, e la solidarietà tra stati membri”.L’articolo 3 a sua volta dispone: “ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della comunità comporta, allecondizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato: h) il riavvicinamento delle legislazioni nazionali nellamisura necessaria al funzionamento del mercato comune; l) una politica nel settore dell’ambiente; n) lapromozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico”.

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